Cassazione Penale, Sentenza n. 34294/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva riqualificato i fatti e rideterminato la pena; ha dedotto in primo luogo la violazione di legge per la mancata pronuncia di non doversi procedere in conseguenza della remissione della querela (remissione che sarebbe intervenuta tacitamente — come si desume da un parere ai sensi dell'art. 121 c.p.p. reso dalla persona offesa — e in forma espressa, come da verbale datato 16/01/2023). In secondo luogo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione chiedendo il proscioglimento per inesistenza di prova di responsabilità, richiamando dichiarazioni della persona offesa e conversazioni telefoniche che, a suo avviso, escludevano la complicità con il coimputato Alessandro Valente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (con effetto assorbente sul secondo), accertando che successivamente alla sentenza impugnata è intervenuta la remissione della querela accettata dall'imputato; ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per intervenuta remissione della querela. Ha inoltre disposto che le spese processuali siano poste a carico del querelato, ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
Norme richiamate
artt. 56 e 393 cod. pen.
Articoli citati nella sentenza d'appello come base di riqualificazione del fatto attribuito all'imputato; la Cassazione non entra nel merito della riqualificazione perché ha annullato per estinzione del reato.
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato rispetto al parere reso dalla persona offesa; il riferimento mostra che dichiarazioni della persona offesa (anche rese ai sensi di questo articolo) possono essere valutate come elementi utili a ricostruire l'avvenuta remissione tacita della querela.
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la ripartizione delle spese processuali: in mancanza di diverso accordo tra le parti, le spese sono poste a carico del querelato.
Giurisprudenza (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello, Rv. 283584)
Precedente richiamato per affermare la ammissibilità del ricorso per cassazione finalizzato a introdurre nel processo la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per l'impugnazione.
Massime di principio
- La remissione della querela, se intervenuta dopo la sentenza impugnata ma prima della scadenza del termine per proporre impugnazione, può essere introdotta in Cassazione e determinare l'estinzione del reato.
- L'accettazione della remissione da parte dell'imputato rende efficace l'estinzione del reato e legittima la Corte a pronunciare l'annullamento senza rinvio per estinzione.
- Se la remissione della querela è provata mediante documenti o verbali prodotti nel processo di impugnazione, la Corte non è obbligata a esaminare ulteriori questioni di merito (motivi assorbiti) e può decidere esclusivamente sull'estinzione.
- In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese processuali derivanti dall'annullamento per estinzione sono poste a carico del querelato (la parte che aveva proposto querela).
- È buona prassi documentare tempestivamente la remissione (e l'accettazione) e produrre la relativa prova entro i termini processuali, anche proponendo ricorso in Cassazione se la remissione interviene dopo la sentenza di merito.
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