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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04706/2025 del 22/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato una cartella di pagamento emessa per la riscossione di IRPEF relativa all’anno d’imposta 1998, fondata su un avviso di accertamento divenuto definitivo per effetto dell’estinzione, per mancata riassunzione, del giudizio di impugnazione dell’accertamento dopo cassazione con rinvio. In primo grado la cartella era stata annullata, ritenendosi prescritta la pretesa tributaria per l’estinzione del giudizio presupposto; in appello la decisione era stata riformata con rigetto del ricorso originario del contribuente. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) omesso esame/omessa pronuncia su varie questioni, tra cui specificità dell’appello erariale, giudicato interno, nullità del ruolo/cartella, decadenza ex art. 25 D.P.R. 602/1973, inesistenza della notifica a mezzo posta e mancanza di sottoscrizione; (2) nullità della sentenza e/o del procedimento per avere la CTR accolto l’appello dell’Agenzia pur essendo rimasta contumace l’agente della riscossione, che secondo il ricorrente sarebbe stato l’unico legittimato a impugnare il capo relativo alla cartella; (3) violazione delle norme su decadenza e prescrizione, sostenendo che l’estinzione del giudizio presupposto avesse fatto venir meno anche la riscossione oltre il termine applicabile e che la cartella fosse tardiva perché notificata a distanza di oltre dieci anni dall’instaurazione del giudizio sull’avviso di accertamento.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure di omessa pronuncia fossero infondate perché la decisione di appello conteneva un rigetto implicito delle questioni non espressamente trattate; ha inoltre escluso la nullità della sentenza per asserita carenza di legittimazione dell’Agenzia a proporre appello, osservando che nel caso era l’ente impositore la parte interessata a impugnare il capo di primo grado relativo alla prescrizione della pretesa. Nel merito, ha confermato che, in caso di estinzione del giudizio tributario per mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio, l’avviso di accertamento diviene definitivo e il termine per notificare la cartella ex art. 25, comma 1, lett. c), D.P.R. 602/1973 decorre da tale definitività; pertanto, la notifica della cartella effettuata il 14 marzo 2011 era tempestiva rispetto alla data di definitività del 16 settembre 2010. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e, stante la soccombenza, è stato dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura è stata riqualificata come deduzione di omessa pronuncia, quindi come vizio processuale riconducibile all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., e non come omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    È il parametro corretto per denunciare l’omessa pronuncia su questioni dedotte in giudizio.

  • art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice non decide su una domanda, eccezione o questione; non ricorre quando la decisione adottata comporti rigetto implicito delle questioni non trattate.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente alla Corte, in un’ottica di economia processuale, di decidere nel merito senza rinvio quando la questione di diritto è infondata e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato come fondamento dei principi di economia e ragionevole durata del processo che giustificano la decisione nel merito senza rinvio.

  • art. 53, comma 1, D. Lgs. n. 546 del 1992

    L’accoglimento dell’appello erariale da parte della CTR implica il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità per difetto di specificità dei motivi di appello.

  • art. 25, comma 1, lettera c), D.P.R. n. 602 del 1973

    Per la riscossione delle imposte sui redditi, la cartella va notificata a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

  • art. 2964 c.c.

    Le cause di interruzione e sospensione proprie della prescrizione non si applicano alla decadenza prevista per la notificazione della cartella.

  • art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973

    La cartella può essere notificata anche direttamente dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di relata e con perfezionamento alla data risultante dall’avviso di ricevimento.

  • art. 2700 c.c.

    L’attestazione dell’agente postale sulla consegna e sul rapporto tra consegnatario e destinatario è assistita da efficacia probatoria privilegiata.

  • art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973

    La mancanza di sottoscrizione del funzionario non invalida la cartella, essendo sufficiente che l’atto sia riferibile all’organo competente e conforme al modello ministeriale.

  • art. 39 D. Lgs. n. 112 del 1999

    Se evocato in giudizio il solo agente della riscossione in controversie che investono la validità degli atti presupposti, questi può chiamare in causa l’ente creditore interessato.

  • art. 2943 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’effetto interruttivo della prescrizione; la Corte esclude però che operi nel caso la disciplina della prescrizione, trattandosi di decadenza.

  • art. 2945 c.c.

    La tesi difensiva del ricorrente viene respinta perché l’estinzione del giudizio tributario non incide sul termine decadenziale di notifica della cartella, ma rende definitivo l’accertamento.

  • art. 393 c.p.c.

    La mancata riassunzione dopo cassazione con rinvio comporta l’estinzione dell’intero processo e la definitività dell’avviso di accertamento.

  • art. 63, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992

    In caso di mancata riassunzione, il giudizio tributario si estingue e l’avviso di accertamento diviene definitivo.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta l’attestazione dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • L’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione di merito adottata dal giudice presuppone logicamente il rigetto delle questioni non espressamente esaminate; in tal caso il vizio è escluso per implicito rigetto.
  • La Corte di cassazione può integrare la motivazione e decidere nel merito senza rinvio quando la questione omessa è di puro diritto, è infondata e non richiede nuovi accertamenti di fatto.
  • In materia tributaria, se il contribuente impugna una cartella deducendo vizi degli atti impositivi presupposti, la legittimazione passiva può spettare sia all’ente impositore sia all’agente della riscossione; l’agente non è l’unico soggetto legittimato in assoluto.
  • La mancata riassunzione del giudizio tributario dopo cassazione con rinvio comporta l’estinzione del processo e rende definitivo l’avviso di accertamento, ma non trasforma la pretesa in un giudicato nel senso dell’art. 2953 c.c.
  • Quando la definitività dell’accertamento nasce dall’estinzione del giudizio tributario, il termine per notificare la cartella di pagamento segue la decadenza prevista dall’art. 25 D.P.R. 602/1973 e decorre dalla data di definitività dell’accertamento.
  • La notificazione della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto dell’agente della riscossione a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento; la mancanza di una relata non determina invalidità se la consegna risulta dall’avviso e dall’attestazione postale.
  • La mancata sottoscrizione della cartella non ne comporta l’invalidità quando l’atto è comunque riferibile all’organo competente e redatto secondo il modello ministeriale previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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