Sentenza n. 610/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza n. 777/2025, emessa dal T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, nel giudizio n. 2024/2024 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del TAR che aveva annullato gli atti di gara e riconosciuto il diritto al subentro, previa verifica dei requisiti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 777/2025, passata in giudicato dopo la notificazione all’amministrazione del 2 maggio 2025. La sentenza aveva annullato gli atti impugnati, previsto le conseguenze sull’eventuale contratto e riconosciuto il diritto della ricorrente al subentro, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti. Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione non si è costituita. Prima della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato la nota di convocazione per la sottoscrizione del contratto e ha dichiarato l’avvenuta esecuzione della sentenza, insistendo per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza durante il giudizio di ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento è intervenuto dopo la notificazione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
eventuale definizione del giudizio con cessazione della materia del contendere
La sopravvenuta esecuzione della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza consente di dichiarare cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione della sentenza passata in giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l’adempimento intervenga nel corso del giudizio.
- Quando l’amministrazione adempie alla sentenza soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione non impedisce al giudice di regolare le spese sulla base della condotta processuale e del momento in cui l’amministrazione ha adempiuto.
Come è indicizzato
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