Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 610/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'ottemperanza alla sentenza n. 777/2025, emessa dal T.A.R. Calabria – Catanzaro, sez. I, nel giudizio n. 2024/2024 R.G.

Giustizia amministrativa202501172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione della sentenza del TAR che aveva annullato gli atti di gara e riconosciuto il diritto al subentro, previa verifica dei requisiti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza alla sentenza del TAR Calabria n. 777/2025, passata in giudicato dopo la notificazione all’amministrazione del 2 maggio 2025. La sentenza aveva annullato gli atti impugnati, previsto le conseguenze sull’eventuale contratto e riconosciuto il diritto della ricorrente al subentro, subordinatamente alla verifica del possesso dei requisiti. Nel giudizio di ottemperanza l’amministrazione non si è costituita. Prima della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato la nota di convocazione per la sottoscrizione del contratto e ha dichiarato l’avvenuta esecuzione della sentenza, insistendo per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’amministrazione ha dato esecuzione alla sentenza durante il giudizio di ottemperanza. Ha tuttavia posto le spese a carico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia secondo il criterio della soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento è intervenuto dopo la notificazione del ricorso. Le spese sono state liquidate in euro 1.500,00, oltre spese generali e accessori di legge, con rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    eventuale definizione del giudizio con cessazione della materia del contendere

    La sopravvenuta esecuzione della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza consente di dichiarare cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione della sentenza passata in giudicato da parte dell’amministrazione determina la cessazione della materia del contendere, anche quando l’adempimento intervenga nel corso del giudizio.
  • Quando l’amministrazione adempie alla sentenza soltanto dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale.
  • La cessazione della materia del contendere per sopravvenuta esecuzione non impedisce al giudice di regolare le spese sulla base della condotta processuale e del momento in cui l’amministrazione ha adempiuto.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.