Cassazione Civile, Ordinanza n. 32506/2022 del 04/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo relativo a crediti iscritti a ruolo per complessivi euro 49.553,37, asseritamente conoscibili solo con la notifica del preavviso perché le cartelle prodromiche sarebbero state omesse o invalidamente notificate. Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione e dichiarato la nullità dell’atto per difetto di prova della notifica delle cartelle; la CTR aveva respinto l’appello dell’agente della riscossione, ritenendo rituale la notifica del ricorso introduttivo e aggiungendo che i crediti, in gran parte, erano prescritti e comunque di importo modesto, non idoneo a giustificare il fermo. In Cassazione l’agente della riscossione proponeva due motivi: con il primo denunciava nullità della sentenza e violazione delle norme sulla notificazione nel processo tributario, sostenendo che il ricorso introduttivo non fosse stato notificato a essa, ma alla Commissione tributaria, con consegna del plico all’ufficio ricezione atti, e che la successiva comunicazione della pendenza del giudizio non potesse sanare una notificazione inesistente; con il secondo deduceva violazione dell’art. 86 d.P.R. n. 602/1973, censurando la tesi della CTR secondo cui il fermo sarebbe illegittimo al di sotto di una certa soglia di debito, mentre la misura è discrezionalmente alternativa all’espropriazione forzata indipendentemente dall’ammontare del credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo rituale la notifica del ricorso introduttivo sulla base della documentazione prodotta e del raggiungimento dello scopo della notificazione, anche in considerazione della mancata costituzione dell’agente della riscossione nel primo grado e dell’avviso di ricevimento idoneo a provare la ricezione dell’atto. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che l’art. 86 d.P.R. n. 602/1973 non prevede alcuna soglia minima di debito per l’adozione del fermo amministrativo e che l’Amministrazione finanziaria può scegliere tra espropriazione forzata e fermo, trattandosi di misura cautelare/afflittiva funzionale a indurre all’adempimento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure di legittimità sono state veicolate come violazione di legge e nullità della sentenza; il primo motivo è stato ritenuto infondato, il secondo fondato.
art. 160 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di invalidità della notificazione; la Corte non ha accolto la tesi della notificazione inesistente nel caso concreto.
art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992
Norma invocata sulla notificazione nel processo tributario; la Corte ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la prova della ricezione dell’atto tramite avviso di ricevimento.
art. 24 Cost.
Invocato dalla ricorrente a sostegno della dedotta lesione del contraddittorio; la censura è stata respinta.
art. 156 c.p.c.
La Corte richiama il principio del raggiungimento dello scopo della notificazione, rilevando che la mancata costituzione nel primo grado avrebbe potuto incidere, ma la documentazione prodotta ha comunque dimostrato la ricezione dell’atto.
art. 20 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per le modalità di presentazione/costituzione nel processo tributario e per la documentazione depositata dal contribuente.
art. 21, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato ai fini della tempestività dell’impugnazione del preavviso di fermo nel termine di sessanta giorni.
art. 22 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato per la disciplina del ricorso in plico senza busta con avviso di ricevimento nel processo tributario.
art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973
La Corte afferma che il fermo amministrativo può essere disposto, decorso il termine di cui all’art. 50, anche indipendentemente dall’ammontare del credito iscritto a ruolo; non esiste una soglia minima di debito che ne condizioni la legittimità.
art. 214, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Richiamato nella disciplina sanzionatoria della circolazione con veicoli sottoposti a fermo.
art. 2700 c.c.
Richiamato per la fede privilegiata dell’avviso di ricevimento e dell’attività certificativa dell’agente postale.
L. n. 145 del 2018
Menziata incidentalmente per modifiche in tema di avviso di ricevimento e prova della notifica.
Cass., Sez. Un., n. 14831/2008
Richiamata per delimitare la giurisdizione sulle diverse categorie di crediti e per escludere dal decisum i crediti previdenziali e da sanzioni stradali.
Cass., Sez. Un., n. 13452/2017
Richiamata per il principio secondo cui, nel processo tributario, la notificazione diretta a mezzo posta è valida se l’avviso di ricevimento, al momento della costituzione, reca l’asseverazione postale della data di spedizione o equivalente prova.
Cass. n. 1155/2018
Richiamata in conformità al principio delle Sezioni Unite sulla prova della notifica a mezzo posta.
Cass. n. 24726/2022
Richiamata in continuità con il principio sulle modalità di prova della notifica nel processo tributario.
Cass. n. 22488/2014
Richiamata per l’efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento come atto pubblico e per l’irrilevanza dell’omessa indicazione delle generalità del ricevente.
Cass. n. 2008/2008
Richiamata per la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento e la relativa efficacia probatoria.
Cass., Sez. Un., n. 15354/2015
Richiamata per affermare che il fermo amministrativo è misura cautelare/afflittiva alternativa all’espropriazione forzata e non subordinata a una soglia minima di credito.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la ritualità della notificazione del ricorso può essere desunta dall’avviso di ricevimento quando esso consenta di provare la ricezione dell’atto, e il vizio della notificazione non è automaticamente idoneo a travolgere il contraddittorio se dagli atti emerge che il destinatario ha comunque ricevuto l’impugnazione.
- L’avviso di ricevimento della raccomandata ha natura di atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, delle attestazioni dell’agente postale; l’assenza di indicazioni ulteriori sulla persona ricevente non comporta di per sé invalidità della notifica.
- Nel processo tributario, la notifica dell’impugnazione a mezzo posta è validamente provata dall’avviso di ricevimento correttamente compilato e dalla documentazione postale che consenta di collegare l’atto spedito a quello ricevuto.
- Il fermo amministrativo dei beni mobili registrati ex art. 86 d.P.R. n. 602/1973 non presuppone una soglia minima di debito: l’Amministrazione finanziaria può ricorrervi, decorso il termine di legge, in alternativa all’espropriazione forzata, quale misura volta a sollecitare l’adempimento.
- La valutazione sulla legittimità del fermo non può essere fondata sull’asserita modestia dell’importo del credito, poiché tale misura non è condizionata da un limite quantitativo del ruolo.
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