Sentenza del 30/01/2018 n. 491 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Plusvalenze immobiliari - rilevanza del prezzo di cessione - sussiste - rideterminazione della pretesa impositiva in via di autotutela ed omessa dichiarazione della plusvalenza - legittimità dell'avviso di accertamento - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto e l'avviso di accertamento è stato ritenuto legittimo. È stato chiarito che, ai fini del calcolo della plusvalenza immobiliare, rileva il prezzo di cessione e non il valore accertato o dichiarato ai fini dell'imposta di registro. È inoltre legittima la rideterminazione della pretesa impositiva effettuata dall'Ufficio in autotutela, quando il contribuente abbia omesso di dichiarare la plusvalenza imponibile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della plusvalenza immobiliare ai fini IRPEF. Il contribuente contestava la pretesa dell'Ufficio, ma risultava che non aveva dichiarato la plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile. L'Amministrazione aveva rideterminato l'importo imponibile in sede di autotutela, assumendo quale riferimento il prezzo effettivo di cessione e non il valore dell'immobile rilevante ai fini dell'imposta di registro.
Norme richiamate
Art. 5, comma 3, D.lgs. n. 147/2015
Per la determinazione della plusvalenza immobiliare rileva il prezzo effettivo di cessione, mentre non assume valore decisivo il valore dell'immobile utilizzato ai fini dell'imposta di registro.
Art. 67, comma 1, lett. b), DPR n. 917/1986 (TUIR)
Le plusvalenze realizzate mediante la cessione di determinati immobili costituiscono redditi diversi imponibili ai fini IRPEF e devono essere dichiarate dal contribuente quando ricorrono i presupposti di legge.
Massime di principio
- Nelle cessioni immobiliari, la plusvalenza ai fini IRPEF deve essere determinata considerando il prezzo effettivo di vendita, non il valore attribuito all'immobile ai fini dell'imposta di registro.
- L'omessa dichiarazione di una plusvalenza immobiliare consente all'Amministrazione finanziaria di emettere un avviso di accertamento, purché la pretesa sia adeguatamente determinata e motivata.
- L'Ufficio può correggere o rideterminare la pretesa impositiva in sede di autotutela; tale intervento non rende automaticamente illegittimo l'avviso, soprattutto quando comporti una corretta riduzione o precisazione dell'importo dovuto.
- Per contestare efficacemente l'accertamento, il contribuente deve dimostrare errori nella ricostruzione del prezzo di cessione, del costo fiscalmente riconosciuto, dei presupposti di imponibilità o della motivazione dell'atto.
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