Sentenza del 07/03/2016 n. 860 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
testo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa che aveva annullato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2006. L’accertamento aveva rideterminato il reddito d’impresa della società da euro 686,00 a circa euro 94.410,00, con conseguenti maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni. L’Ufficio aveva rilevato una gestione ritenuta antieconomica, caratterizzata da costi elevati, ricavi contenuti e perdite dichiarate negli esercizi precedenti, applicando una percentuale di incidenza dei costi del 70% sui ricavi per ricostruire i maggiori ricavi. L’Agenzia contestava inoltre l’insufficiente motivazione dell’originaria sentenza, l’errata qualificazione del metodo di calcolo della percentuale, la pronuncia ultra petita sul contraddittorio e la ritenuta carenza di elementi probatori.
La decisione
Il giudice d’appello ha accolto integralmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto adeguatamente motivato l’avviso di accertamento, corretta l’applicazione della percentuale di incidenza dei costi del 70% e legittimo l’accertamento analitico-induttivo anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, in presenza di una gestione reiteratamente antieconomica. Ha inoltre affermato che spetta al contribuente fornire una spiegazione delle scelte aziendali apparentemente irrazionali e che il contraddittorio poteva essere attivato nell’ambito dell’accertamento con adesione. La società M. E. S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3.420,00.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), e art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
Consentono l’accertamento analitico-induttivo del reddito, anche sulla base di presunzioni qualificate e di elementi dai quali emergano ricavi non dichiarati.
Art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
L’avviso di accertamento deve indicare i criteri, le ragioni giuridiche e gli elementi essenziali della pretesa fiscale, così da permettere al contribuente di esercitare efficacemente il diritto di difesa. Nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
Disciplina l’accertamento dell’IVA e consente la rettifica dei dati dichiarati quando emergano elementi idonei a dimostrare maggiori operazioni imponibili.
Art. 24 del D.Lgs. n. 446/1997
È stato richiamato quale fondamento dell’accertamento ai fini IRAP.
Artt. 3, 7, 12 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997
Disciplinano le sanzioni amministrative tributarie e il cumulo giuridico applicato dall’Ufficio in favore del contribuente.
Artt. 5 e 6 del D.Lgs. n. 218/1997
Regolano l’accertamento con adesione e il relativo contraddittorio; nel caso concreto il giudice ha ritenuto che il confronto con il contribuente potesse avvenire in tale sede.
Art. 112 c.p.c.
Vieta al giudice di pronunciarsi oltre i limiti della domanda. L’Agenzia ne aveva denunciato la violazione, sostenendo che la sentenza di primo grado avesse deciso su una questione non adeguatamente dedotta.
Artt. 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea
Tutela il diritto di difesa e il diritto a un procedimento equo. Il giudice ha richiamato tali principi in materia di contraddittorio, precisando tuttavia che la loro applicazione nel caso concreto era temperata dalla disciplina nazionale.
Sentenza Sopropè, causa C-349/07
Riconosce il diritto del destinatario di un atto lesivo a manifestare utilmente il proprio punto di vista prima dell’adozione del provvedimento, quando si applica il diritto dell’Unione Europea.
Massime di principio
- Una contabilità formalmente regolare non impedisce l’accertamento analitico-induttivo se l’Amministrazione dimostra anomalie economiche gravi, persistenti e incompatibili con una gestione normale dell’attività.
- La reiterata antieconomicità dell’impresa, come perdite o utili minimi accompagnati da costi elevati e ricavi compressi, può costituire un elemento presuntivo di ricavi non dichiarati.
- Quando l’Amministrazione evidenzia una gestione apparentemente irrazionale, il contribuente deve fornire spiegazioni concrete e documentate sulle ragioni economiche delle proprie scelte.
- L’avviso di accertamento è sufficientemente motivato se espone i dati utilizzati, il metodo di ricostruzione, le norme applicate e l’importo della maggiore pretesa, consentendo una difesa effettiva.
- La percentuale utilizzata per ricostruire i ricavi deve essere coerente con il metodo effettivamente applicato e può essere ricavata da dati relativi a imprese comparabili per settore e territorio, purché adeguatamente giustificata.
- Il contraddittorio preventivo non opera necessariamente nello stesso modo per ogni tipo di accertamento; la sua necessità dipende dalla disciplina applicabile e dalla concreta incidenza del diritto dell’Unione Europea.
- In caso di accoglimento dell’appello dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente soccombente può essere condannato al pagamento delle spese processuali.
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