Sentenza n. 5252/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento e/o declaratoria della illegittimità e/o dell'inefficacia della proposta di accordo sostitutivo «disciplinante i rapporti tra il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e la Società Marsicana s.r.l», trasmessa con comunicazione Masaf – Ippica 3 del 28 marzo 2024 e relativi allegati (doc. 2) nonché per quanto occorrer possa della predetta comunicazione Masaf – Ippica 3 del 28 marzo 2024 e relativi allegati; - del decreto direttoriale prot. n. 90132 del 23/02/2024 con il quale è stata determinata la sovvenzione, assegnata complessivamente e per singola società di corse, per l’anno 2024, prevedendo per la Società ricorrente la somma complessiva di € 301.951,70 (doc. 3); - il decreto del Sottosegretario di Stato dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 21565 del 17 gennaio 2024 con il quale è stato previsto che «per l’anno 2024 le risorse di cui all’art.1, comma 441 della legge 29 dicembre 2022 n. 197 sono assegnate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Sottosegretario di Stato n. 148803 in data 9 marzo 2023» il quale a sua volta rimanda ai noti criteri indicati dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. 4701 del 6 maggio 2020 già impugnati anche per l’anno 2023 dalla società ricorrente avanti a codesto ecc.mo Tribunale (sez. V, procedimento R.G. n. 7951/2023); - del decreto direttoriale Prot. 700974 del 21/12/2023, ivi menzionato, con il quale è stato previsto «che la sovvenzione assegnata ad ogni società di corse è computata prendendo a riferimento i dati del triennio 2019-2022-2023» (doc. 4); - della non meglio cognita, in quanto non posseduta, relazione tecnico-amministrativa prot. n. 89772 in data 23 febbraio 2024 con la quale è stata proposta la determinazione della sovvenzione per le singole società di corse in applicazione dei principi di cui al decreto direttoriale 23 settembre 2020 n. 9166497, la quale, come noto, stabilisce che “Il valore della Sovvenzione da assegnare a ciascuna società, relativamente all’ippodromo o agli ippodromi da essa gestiti, è determinata con l’applicazione del-la metodologia contenuta nell’allegato A” denominato “Modello parametrico per la determinazione della sovvenzione in favore delle società di corse”, il quale si basa sul già contestato “valore medio dei dati riferiti al triennio precedente” che nel caso di specie è stato applicato sulla media ponderata delle annualità 2019-2022-2023; - per quanto occorrer possa, ancora del decreto del direttore del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica - PQAI VIII del MIPAAF, prot. interno n. 9166497 del 23 settembre 2020, recante «Applicazione dei criteri per la determinazione e l’erogazione delle sovvenzioni spettanti alle Società di corse, in attuazione dell’articolo 1 del D.M. 4701/2020», compresi gli allegati (doc. 4), già impugnati dalla società ricorrente avanti a codesto ecc.mo Tribunale (sez. V, procedimento R.G. n. 7951/2023); - per quanto occorrer possa, di eventuali atti e provvedimenti (anche ignoti alla ricorrente) precedenti gli schemi di accordo ai sensi del comma 4-bis dell’art. 11 l. 241/1990; - per quanto occorresse, e rispetto ai profili e nei limiti indicati dal presente ricorso, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali prot. 4701 del 6 maggio 2020, recante «principi per la determinazione e l’erogazione di sovvenzioni da assegnare alle società di corse riconosciute» (doc. 5), già impugnati anche per l’anno 2023 dalla società ricorrente avanti a codesto ecc.mo Tribunale (sez. V, procedimento R.G. n. 7951/2023); - della nota MASAF Pqai 08 prot. n. 0072541 del 14 febbraio 2024 mediante la quale il Ministero ha affermato che i valori comunicati dalla ricorrente potranno essere inseriti nella “valutazione ippodromo” solo per l’esercizio 2025, poiché “le trasformazioni dell’assetto dell’ippodromo devono trovare rispondenza in una procedura di variazione e le stesse devono essere attestate dall’Amministrazione in data antecedente all’esercizio di riferimento secondo quanto indicato nell’all. A del decreto 24 settembre 2020, n. 9166497” (doc. 6) - della nota MASAF Pqai 08 prot. n. 0027777 del 19 gennaio 2024, mediante la quale il Ministero trasmette alla ricorrente la scheda aggiornata contenente i parametri ed i da-ti numerici presi a riferimento ai fini del calcolo della sovvenzione 2024 (doc. 7); nonché, per quanto occorrer possa - del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - di-partimento della sovranità alimentare e dell’ippica direzione generale per l’ippica D.M. Direttore Generale n. 700104 del 21/12/2023 - decreto calendario nazionale delle corse ippiche per l' anno 2024 recante approvazione del calendario nazionale delle corse ippiche per l' anno 2024 periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, corredato dai relativi stanzia-menti, come da allegati n. 1, 2 e 3 al decreto cit., di cui costituiscono parte integrante e sostanziale (doc. 8); - del decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - di-partimento della sovranità alimentare e dell’ippica direzione generale per l’ippica - D.D. n. 55165 del 05/02/2024 inerente il calendario nazionale delle corse ippiche per l' anno 2024 – modifica e integrazione del decreto n. 700104 del 21 dicembre 2023 calendario nazionale delle corse ippiche per l' anno 2024, come da allegato 1, recante modifica del calendario nazionale delle corse ordinarie per il periodo sopra cit. (doc. 9); - del Decreto dipartimentale n. 695520 del 19/12/2023, a quanto consta non ancora regi-strato presso la competente Corte dei Conti, con cui sono stati adottati i criteri per l’adozione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2024 (doc. 10); - in generale, ove occorresse, qualsiasi atto (anche sconosciuto alla Società ricorrente) a mezzo del quale il Ministero ha effettuato la ripartizione delle risorse per il comparto ip-pica in riferimento alla stagione 2024/2025, per la distribuzione delle sovvenzioni e dei montepremi; - in generale, ove occorresse, qualsiasi atto (anche sconosciuto alla Società ricorrente) a mezzo del quale il Ministero ha effettuato la ripartizione delle risorse per il comparto ip-pica in riferimento alla stagione 2024, per la distribuzione delle sovvenzioni; - di ogni altro atto presupposto, conseguente, o in altro modo collegato. nonché per l’accoglimento delle conclusioni formulate in calce al presente atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: proposta di accordo sostitutivo ex art. 11 l. 241/1990 e atti ministeriali connessi di determinazione dei criteri e della sovvenzione per l'anno 2024, quantificata per la ricorrente in € 301.951,70
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società, gestrice dell'ippodromo di Tagliacozzo, ha impugnato la proposta di accordo sostitutivo e gli atti presupposti relativi alla determinazione della sovvenzione e delle giornate di corsa per il 2024. Ha dedotto: violazione dell'art. 12 l. 241/1990, dell'art. 2 d.lgs. 449/1999 e dei criteri ministeriali applicabili, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe previamente disciplinato con un atto generale i criteri per la determinazione dei montepremi e delle giornate di corsa; illegittimità dell'utilizzo della media dei dati del triennio 2019-2022-2023, anziché dei servizi e dei costi effettivamente sostenuti e delle singole giornate di corsa concretamente organizzate; difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità e disparità di trattamento; omessa considerazione dei requisiti tecnici dell'ippodromo e dei miglioramenti realizzati nel 2022-2023, tra cui una pista di allenamento in erba; in via subordinata, irragionevolezza del criterio annuale medio riferito alle giornate di corsa. Ha inoltre chiesto l'accertamento delle somme effettivamente spettanti e l'ostensione di atti e documenti amministrativi non pubblicati.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, anche ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a. Ha ricostruito il quadro normativo secondo cui il finanziamento degli ippodromi remunera la gestione e il miglioramento degli impianti, l'organizzazione delle corse e le riprese televisive, attraverso accordi sostitutivi ex artt. 10 e 11 l. 241/1990 e criteri predeterminati dal decreto ministeriale n. 4701/2020 e dal decreto direttoriale n. 9166497/2020. I primi, il secondo e il quinto motivo sono stati respinti: il modello parametrico, fondato anche su valori medi e sul numero delle giornate di corsa dell'anno precedente, è coerente con la finalità di valorizzare la capacità operativa degli ippodromi, evitare oscillazioni e assicurare uniformità ed equità nella distribuzione delle risorse. Il criterio non è irragionevole in sé; eventuali censure sul numero delle giornate assegnate avrebbero dovuto riguardare specificamente il calendario delle corse, che la ricorrente aveva impugnato senza dedurre vizi al riguardo. È stata esclusa anche la violazione del parametro dei costi effettivi, poiché i dati utilizzati sono certi, verificabili e collegati ai servizi resi. Il terzo motivo è stato respinto perché gli atti a contenuto generale non sono soggetti all'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti individuali; comunque, gli atti indicavano la necessità di utilizzare parametri certi e riscontrabili. Il quarto motivo è stato respinto sulla base della documentazione istruttoria: le modifiche e i valori tecnici comunicati dalla società non potevano essere utilizzati per il 2024, poiché le trasformazioni dell'impianto dovevano essere attestate dall'Amministrazione anteriormente all'esercizio di riferimento. Per il 2024 erano quindi utilizzabili i dati consolidati risultanti dalla scheda ministeriale e dalle verifiche tecniche effettuate dalla società incaricata dall'Amministrazione, che differivano da quelli prospettati dalla ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 12, comma 2, lett. d), d.P.R. 169/1998
La disposizione individua tra le finalità dell'UNIRE, nelle cui funzioni è subentrato il Ministero, il finanziamento degli ippodromi per la gestione e il miglioramento degli impianti, l'organizzazione delle corse e la remunerazione delle riprese televisive.
art. 2 d.lgs. 449/1999
Prevede il contributo al finanziamento degli ippodromi per la remunerazione dei servizi resi.
artt. 10 e 11 l. 241/1990
Costituiscono la base giuridica degli accordi sostitutivi mediante i quali sono disciplinati i rapporti tra Ministero e società di corse e sono fissati i corrispettivi per i servizi resi.
art. 3, commi 1 e 2, l. 241/1990
Il TAR ne ricava l'assenza di un obbligo di motivazione per il decreto impugnato, qualificato come atto amministrativo a contenuto generale.
art. 49, comma 2, c.p.a.
Il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato anche ai fini dell'applicazione della disposizione.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Richiamato come argomento a sostegno della possibilità per l'Amministrazione di modificare o eliminare il beneficio in presenza di mutamenti della situazione di fatto o di una diversa valutazione dell'interesse pubblico, nel rispetto di ragionevolezza e non discriminazione.
D.M. 6 maggio 2020, n. 4701
Predetermina i criteri generali per il modello parametrico di calcolo delle sovvenzioni, riferiti a impianti, miglioramenti, organizzazione delle corse e qualità delle riprese televisive.
decreto direttoriale 23 settembre 2020, n. 9166497
Attua il decreto ministeriale n. 4701/2020, definendo la ripartizione delle risorse e la metodologia parametrica di calcolo, basata su parametri fisici, attività di corse, scommesse e dati medi.
art. 1, comma 441, l. 197/2022
Le risorse per il 2024 sono state assegnate secondo i criteri richiamati dagli atti ministeriali applicati nella controversia.
Massime di principio
- La sovvenzione pubblica destinata alla gestione di un servizio di interesse generale non costituisce un diritto soggettivo perfetto al mantenimento indefinito del beneficio quanto ad an, quantum, quid e quando; l'Amministrazione può modificare i criteri o eliminare il beneficio in presenza di un mutamento della situazione di fatto o di una diversa valutazione dell'interesse pubblico, purché rispetti ragionevolezza e non discriminazione.
- In un sistema di sovvenzioni parametrico, l'utilizzo di valori medi riferiti a un periodo pluriennale e di dati relativi alle giornate di corsa dell'anno precedente è legittimo quando sia funzionale a rappresentare la capacità operativa degli impianti, neutralizzare oscillazioni e assicurare uniformità, verificabilità ed equità nella distribuzione delle risorse.
- La contestazione del criterio di calcolo della sovvenzione non può risolversi in una censura indiretta del numero di giornate di corsa assegnate dall'Amministrazione: se l'illegittimità dipende dalla scelta del calendario, il ricorrente deve dedurre specifici vizi contro l'atto che ha determinato quel calendario.
- Gli atti amministrativi a contenuto generale non sono soggetti all'obbligo di motivazione previsto per i provvedimenti individuali; è comunque sufficiente che il contenuto dell'atto renda comprensibili i parametri certi e verificabili posti a fondamento della distribuzione delle risorse.
- Ai fini della determinazione annuale di una sovvenzione parametrica, le modifiche dell'assetto tecnico dell'impianto possono essere considerate per l'esercizio di riferimento solo se previamente attestate dall'Amministrazione secondo la procedura e i tempi stabiliti dalla disciplina applicabile; non rilevano automaticamente le attestazioni o le perizie prodotte unilateralmente dal beneficiario.
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