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Sentenza

Sentenza n. 35/2026 - Milano, Sezione 3

per l'ottemperanza alla sentenza n. -OMISSIS- del 10/2023, emessa dal Tribunale di -OMISSIS- Sezione Lavoro

Giustizia amministrativa202502325

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva riconosciuto il beneficio economico della Carta Docente per gli anni scolastici 2017/18-2022/23

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e ritualmente notificata al Ministero, deducendo che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Ha domandato l'erogazione della Carta Docente per complessivi euro 3.000,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la condanna dell'Amministrazione a un'ulteriore somma di denaro ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile, senza contestare l'esistenza o l'entità del credito e senza fornire indicazioni sull'adempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, accertando l'inottemperanza del Ministero alla sentenza del giudice del lavoro, in quanto il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun pagamento. Ha ordinato al Ministero di effettuare integralmente i pagamenti dovuti entro 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inadempimento, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento e riferire alla Sezione. Ha invece respinto la richiesta di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo concretamente operanti le ragioni ostative previste dalla norma: le difficoltà dell'adempimento connesse a vincoli normativi e di bilancio, lo stato della finanza pubblica e, soprattutto, l'esiguità del debito, tale da rendere la penalità eccessivamente afflittiva. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Attribuisce al giudice dell'ottemperanza il potere di ordinare l'adempimento del giudicato, nominare un commissario ad acta e disporre, su richiesta, un'ulteriore somma di denaro per ogni violazione o ritardo nell'esecuzione; la relativa penalità non è automatica e può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere negata quando, valutate concretamente le circostanze, risulti eccessivamente afflittiva o ricorrano altre ragioni ostative, anche in relazione alla situazione del debitore pubblico e all'esigenza di evitare locupletazioni eccessive.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il pagamento delle somme dovute in base a titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche è subordinato al decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo; decorso inutilmente tale termine, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare il pagamento.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico della Carta Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche è decorso senza adempimento, il giudice può accertare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione il pagamento integrale entro un nuovo termine assegnato.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, unitamente all'assenza di prova di pagamenti anche parziali, consente di ritenere non controversi l'an e il quantum della pretesa azionata in ottemperanza.
  • La nomina preventiva di un commissario ad acta è ammissibile quale misura conseguente all'eventuale ulteriore inottemperanza dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice; il commissario può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari al pagamento e deve riferire al giudice dell'esecuzione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: deve essere negata quando, valutate concretamente le condizioni del debitore pubblico, i vincoli normativi e di bilancio e l'entità del debito, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva e suscettibile di determinare una locupletazione eccessiva.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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