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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33611/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La committente aveva convenuto in giudizio l'appaltatrice deducendo che i lavori affidati non erano stati eseguiti a regola d'arte e chiedendo il risarcimento del danno conseguente ai vizi delle opere. La convenuta aveva eccepito decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo tardiva la denuncia dei vizi. In appello la decisione era stata confermata, ma la Corte territoriale aveva escluso la decadenza perché l'appaltatrice aveva riconosciuto i vizi e si era impegnata a eliminarli; aveva tuttavia respinto nel merito la domanda per mancanza di prova dell'effettiva sussistenza dei difetti denunciati. In cassazione la committente ha proposto due motivi: 1) violazione degli artt. 343 e 346 c.p.c., sostenendo che la sussistenza dei vizi non fosse più scrutinabile in appello per mancata impugnazione incidentale dell'appaltatrice e per formazione di giudicato interno; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando una valutazione solo parziale del materiale istruttorio e, in particolare, il mancato rilievo di due fatture quietanzate relative ai lavori di riparazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, essendo il primo giudice pervenuto al rigetto della domanda sulla base della tardività della denuncia dei vizi, non si era formato alcun giudicato interno sulla sussistenza dei vizi stessi; tale profilo poteva quindi essere riproposto in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c., senza necessità di appello incidentale. Ha rigettato anche il secondo motivo, affermando che il giudice di merito aveva valutato complessivamente il materiale probatorio e che la scelta di attribuire maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre rientra nel prudente apprezzamento del giudice; non era dunque configurabile la denunciata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 343 c.p.c.

    non è richiesto l'appello incidentale quando la parte vittoriosa in primo grado si limiti a riproporre questioni o difese non esaminate o assorbite dal primo giudice

  • art. 346 c.p.c.

    le domande e le eccezioni non accolte o assorbite devono essere espressamente riproposte in appello per evitare la presunzione di rinuncia

  • art. 276, comma 2, c.p.c.

    richiamato per escludere il giudicato interno nelle ipotesi di assorbimento improprio e decisione fondata sulla ragione più liquida

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice decide sulla base di prove non dedotte dalle parti o acquisite d'ufficio senza potere officioso

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice può attribuire maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre secondo prudente apprezzamento; non è censurabile in cassazione la mera valutazione di attendibilità delle prove

  • art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.

    è il parametro processuale invocabile per denunciare la violazione delle norme sulla valutazione della prova

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    riconosciuta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Quando il primo giudice decide la controversia su una ragione assorbente o sulla base della ragione più liquida, non si forma giudicato interno sulle questioni non esaminate, che possono essere riproposte in appello dalla parte totalmente vittoriosa in primo grado senza necessità di appello incidentale.
  • Le mere difese che consistono nella semplice negazione del fatto costitutivo della domanda possono essere dedotte e valutate anche in appello, salvo che il fatto sia incontestato; il limite dell'art. 345 c.p.c. non opera in tali casi.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è censurabile in cassazione solo se il giudice non abbia rispettato una prova soggetta a specifica regola legale di valutazione o non abbia applicato il prudente apprezzamento; non è invece ammesso il sindacato sulla mera diversa ponderazione delle prove.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. presuppone che la decisione sia stata fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio in assenza di poteri officiosi del giudice, non essendo sufficiente lamentare una lettura non condivisa del compendio istruttorio.
  • Nel giudizio di merito il giudice può selezionare le prove ritenute più attendibili e idonee alla decisione, e tale apprezzamento è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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