Ordinanza n. 184/2026 - Ancona, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione dell’ordinanza cautelare che aveva sospeso la revoca del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell’interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto istanza ex art. 59 c.p.a. per ottenere l’esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 280/2025, con la quale il TAR aveva sospeso la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, al fine di consentire il proseguimento, in presenza degli altri presupposti di legge, del procedimento di stipula del contratto di soggiorno. Dopo l’ordinanza, il Prefetto di Ancona ha sospeso il provvedimento di decadenza del nulla osta e lo Sportello Unico per l’Immigrazione ha notificato il nulla osta alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana a Lagos. Tuttavia, il visto d’ingresso della lavoratrice non risultava ancora rilasciato. La ricorrente ha sostenuto che fosse necessario un intervento del Ministero dell’Interno sul sistema informatico, traendo tale conclusione da una comunicazione del Consolato che invitava a contattare il datore di lavoro. L’Amministrazione ha dedotto di avere eseguito l’ordinanza per quanto di propria competenza, mediante la sospensione della decadenza e la trasmissione del nulla osta alla sede consolare.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di esecuzione. L’ordinanza cautelare precedente imponeva il proseguimento del procedimento solo in presenza degli altri presupposti di legge. Tra tali presupposti rientra il rilascio del visto d’ingresso, che non è di competenza del Ministero dell’Interno, ma del Ministero degli Esteri, estraneo al giudizio e all’ordinanza da eseguire. Inoltre, l’asserita necessità di un intervento del Ministero dell’Interno sul sistema informatico non era assistita da riscontri e non risultava dalla comunicazione del Consolato. Il TAR ha comunque affermato che l’Amministrazione dell’Interno, in applicazione dei principi di leale collaborazione e buona amministrazione, deve monitorare, anche su sollecitazione della parte, l’avanzamento della pratica. Tale dovere di monitoraggio non consente però di imporre, in sede di esecuzione dell’ordinanza, attività relative a una sequenza procedimentale non rientrante nella competenza dell’amministrazione intimata. Spese compensate per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 59 c.p.a.
istanza ex art. 59 c.p.a.
La norma è stata utilizzata quale base processuale per chiedere l’esecuzione dell’ordinanza cautelare asseritamente non eseguita.
art. 114, comma 5, c.p.a.
Visto l’art. 114, comma 5, cod. proc. amm.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla fase di esecuzione.
art. 22 d.lgs. 286/1998
nulla osta, ai sensi dell’art. 22 D.Lg.vo 25.7.98, n. 286
Richiamato quale fondamento normativo del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero.
art. 31 d.P.R. 394/1999
art. 31 del D.P.R. 31.8.99 n. 394 e s.m.i.
Richiamato quale ulteriore disciplina del nulla osta e del procedimento connesso al contratto di soggiorno.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- L’esecuzione di un’ordinanza cautelare che sospende la revoca di un nulla osta al lavoro subordinato può imporre all’amministrazione destinataria soltanto le attività rientranti nella sua competenza e comunque subordinatamente alla sussistenza degli ulteriori presupposti di legge.
- Il rilascio del visto d’ingresso costituisce un presupposto distinto del procedimento di ingresso e, quando la relativa competenza appartiene a un’amministrazione diversa da quella destinataria dell’ordinanza cautelare, non può essere imposto a quest’ultima mediante un’istanza di esecuzione.
- In forza dei principi di leale collaborazione e buona amministrazione, l’amministrazione coinvolta nel procedimento deve monitorarne l’avanzamento e cooperare, anche su sollecitazione dell’interessato, ma tale dovere non si traduce nell’obbligo di adottare atti estranei alla propria competenza.
- L’istanza di esecuzione non può essere accolta quando l’inadempimento dedotto si riferisce a una sequenza procedimentale rimessa a un’amministrazione estranea al giudizio e non risultano provate attività omissive imputabili all’amministrazione destinataria dell’ordinanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 426/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 427/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 428/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 430/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 431/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 14 lug 2026Ordinanza n. 1556/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →