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Sentenza

Sentenza n. 111/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: (i) della determinazione n. 935 del 25 settembre 2025 con cui la Regione Sardegna ha disposto l'esclusione della Greenvest Esco S.r.l. dalla procedura di gara avente ad oggetto“la conclusione di un accordo quadro, con diversi operatori economici, per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire su immobili in uso/di proprietà dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. Triennio 2025-2027 Applicazione clausole e criteri - art. 57 del D.lgs. 36/2023 - Procedura suddivisa in 9 lotti prestazionali - Importo complessivo € 120.000.000,00 - Gara n. 43912”; (ii) della graduatoria provvisoria adottata dalla Regione Sardegna a seguito dell'esclusione di Greenvest Esco S.r.l.; (iii) del provvedimento n. 955 del 1° ottobre 2025 con cui la Regione Sardegna ha adottato l'aggiudicazione dei singoli lotti prestazionali, nei limiti di interesse relativi alla aggiudicazione disposta in favore dei sei operatori economici qualificatisi per il Lotto A1; (iv) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti; nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto di accordo quadro medio tempore stipulato, nonché per la condanna al risarcimento del danno; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6 novembre 2025: per l’annullamento, previa adozione di ogni opportuna misura cautelare (i) del provvedimento n. 1082, prot. n. 12037, del 29 ottobre 2025, con cui la Regione Sardegna ha adottato l’aggiudicazione dei singoli lotti prestazionali, nei limiti di interesse relativi alla aggiudicazione disposta in favore dei sei operatori economici qualificatisi per il Lotto A1, a seguito dell’annullamento in autotutela del precedente provvedimento di aggiudicazione n. 955 del 1° ottobre 2025, già tempestivamente impugnato con ricorso introduttivo;

Giustizia amministrativa202500947

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla gara per ritenuta violazione fiscale definitivamente accertata e omessa dichiarazione di una pendenza tributaria, nonché successive aggiudicazioni del Lotto A1

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente, classificatasi in posizione utile per il Lotto A1 di una procedura aperta finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per lavori di manutenzione di immobili dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa, ha impugnato l'esclusione e le successive aggiudicazioni, chiedendo anche la dichiarazione di inefficacia del contratto e il risarcimento del danno. L'amministrazione aveva rilevato, sulla base delle informazioni dell'Agenzia delle Entrate, una posizione fiscale irregolare e aveva contestato alla concorrente sia la sussistenza di una violazione tributaria grave e definitivamente accertata, ai sensi dell'art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023, sia l'omessa comunicazione di tale situazione quale grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 94 e 96 d.lgs. 36/2023 e delle altre norme richiamate, sostenendo che l'avviso bonario, la cartella successivamente impugnata e gli scarti dei pagamenti non integrassero una violazione fiscale definitivamente accertata; ha inoltre lamentato difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e illogicità per il recepimento della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate. Con il secondo motivo ha contestato l'esistenza di un obbligo dichiarativo, la configurabilità del grave illecito professionale, la valutazione di inaffidabilità, il difetto di motivazione e di istruttoria, la violazione del contraddittorio e del principio di fiducia. La ricorrente ha dedotto motivi aggiunti contro la nuova aggiudicazione, adottata dopo l'annullamento in autotutela della precedente, riproponendo in via derivata le censure contro l'esclusione.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha prescisso dalle eccezioni di inammissibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito, e ha applicato il principio della ragione più liquida, esaminando prioritariamente il secondo pilastro motivazionale dell'esclusione, autonomamente sufficiente a sorreggere l'atto. Il Collegio ha ritenuto che l'art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023 imponga all'operatore economico un obbligo generale e permanente di comunicare alla stazione appaltante fatti e provvedimenti potenzialmente idonei a integrare cause di esclusione. Tale obbligo non riguarda soltanto violazioni fiscali definitivamente accertate, ma ogni pendenza fiscale suscettibile di incidere sulla valutazione di affidabilità e integrità, anche se contestata o sub iudice. Nel caso concreto, la società conosceva, già prima dell'offerta, un avviso bonario di importo molto rilevante, una richiesta di rateizzazione, lo scarto dei pagamenti e la conseguente vicenda relativa alla cartella di pagamento; tali circostanze avrebbero dovuto essere comunicate, senza che il concorrente potesse valutarne unilateralmente l'irrilevanza. L'omissione informativa ha violato i doveri di buona fede, correttezza, trasparenza e tutela dell'affidamento e ha consentito alla stazione appaltante di valutare autonomamente l'affidabilità dell'operatore. La condotta è stata ritenuta riconducibile all'art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023, quale informazione omessa o tardiva idonea a incidere sul processo decisionale della stazione appaltante. La valutazione discrezionale dell'amministrazione è stata ritenuta adeguatamente istruita e motivata, nonché immune da manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione. L'esclusione è quindi rimasta legittima anche senza definire in via prioritaria la questione della definitività della violazione fiscale. I motivi aggiunti sono stati respinti perché fondati esclusivamente, in via derivata, sulle censure contro l'esclusione. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore delle parti costituite, liquidate in euro 3.000 per ciascuna, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Prevede la causa di esclusione automatica connessa a violazioni tributarie gravi e definitivamente accertate; la sentenza non decide in via dirimente la sussistenza di tale causa, poiché l'esclusione è comunque sorretta dall'omissione dichiarativa.

  • art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023

    L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza di fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95.

    Impone un obbligo generale e permanente di comunicazione di fatti e provvedimenti potenzialmente rilevanti ai fini dell'esclusione, anche quando la loro rilevanza giuridica non sia ancora definitivamente accertata.

  • art. 98, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Attribuisce rilievo, nella valutazione dell'affidabilità e integrità dell'operatore, agli elementi e alle condotte idonei a configurare un grave illecito professionale.

  • art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Consente di qualificare come grave illecito professionale la comunicazione omessa o tardiva di informazioni idonee a influenzare il processo decisionale della stazione appaltante.

  • art. 98, comma 4, d.lgs. 36/2023

    Rileva nella valutazione della gravità della condotta, anche in rapporto ai principi di fiducia e buona fede.

  • art. 5 d.lgs. 36/2023

    Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e tutela dell'affidamento.

    Configura obblighi comportamentali reciproci tra stazione appaltante e operatore economico, imponendo al concorrente trasparenza e leale collaborazione.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    È richiamato quale fondamento generale dei doveri di collaborazione e buona fede nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, applicabile anche alle procedure di gara.

  • art. 17 d.lgs. 241/1997

    È richiamato in relazione ai tentativi della società di estinguere il debito tributario mediante compensazione.

  • art. 36-bis d.P.R. 600/1973

    È richiamato tra le disposizioni invocate dalla ricorrente con riguardo al controllo automatizzato e alla contestazione fiscale.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, l'operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante ogni fatto o provvedimento potenzialmente idoneo a incidere sulla propria affidabilità o integrità, anche quando la relativa pendenza fiscale non sia ancora definitivamente accertata o sia oggetto di contestazione.
  • L'obbligo dichiarativo dell'operatore economico non è rimesso alla sua valutazione soggettiva circa l'irrilevanza del fatto: quando la circostanza sia astrattamente idonea a incidere sull'affidabilità, spetta esclusivamente alla stazione appaltante valutarne la rilevanza nella specifica gara.
  • La mancata o tardiva comunicazione di una significativa pendenza tributaria, conosciuta dal concorrente prima o durante la gara, può integrare un grave illecito professionale ai sensi dell'art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. 36/2023, anche indipendentemente dalla definitività della pretesa fiscale.
  • La valutazione della stazione appaltante sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile dal giudice amministrativo soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione.
  • Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più autonome ragioni, è sufficiente la legittimità di una sola di esse per respingere il ricorso; le censure contro le ulteriori rationes possono essere assorbite in applicazione del principio della ragione più liquida.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaDecisione e riti speciali
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieCause di esclusioneGrave illecito professionale
IstitutiBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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