Cassazione Penale, Sentenza n. 14388/2025 del 11/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 01/10/2024 del Tribunale di Bergamo che aveva confermato il decreto del G.I.P. dell'11/09/2024 convalidante il sequestro preventivo d'urgenza di €150.890,00 e di un autoveicolo in relazione al reato di ricettazione. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il fumus del reato di ricettazione non poteva essere desunto solo dalla grande somma di denaro, dalla mancata giustificazione della provenienza e dall'assenza o insufficienza di redditi, senza l'individuazione della tipologia del reato presupposto.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e aspecificità. Ritiene che il Tribunale di Bergamo non si sia limitato al solo ammontare del denaro e all'assenza di redditi leciti, ma abbia indicato ulteriori elementi significativi (tra cui il rinvenimento mentre l'indagato era in sosta vicino a un parcheggio noto come zona di spaccio, modalità di occultamento, incongruità dei redditi) che, considerati nel loro insieme, consentono di ritenere sussistente il fumus commissi delicti per reati contro il patrimonio/traffico di stupefacenti. Perciò il ricorso viene dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 610 c.5 e art. 611 c.1-bis e ss. cod. proc. pen.
richiamati nel testo in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza la presenza delle parti per mancanza di richiesta di trattazione orale nei termini
se non è richiesta la trattazione orale nei termini di legge, il procedimento può essere trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti
art. 648, 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 cod. pen.
richiamati in motivazione come fattispecie contro il patrimonio e come reati presupposto (ricettazione, riciclaggio, ecc.)
per configurare il fumus dei reati della specie è necessario individuare almeno la tipologia del reato presupposto; non è richiesta la ricostruzione integrale degli estremi storico-fattuali, ma servono elementi significativi che colleghino i beni a un reato presupposto
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato per la condanna alle spese e alla somma da versare alla Cassa delle ammende
consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somme alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato, anche con valutazione di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Per disporre un sequestro preventivo su ingenti somme di denaro in relazione a ricettazione/riciclaggio non è sufficiente l'ammontare e la mancata giustificazione della provenienza; occorrono ulteriori elementi significativi che colleghino il denaro a un reato presupposto.
- Gli elementi supplementari ritenuti rilevanti possono essere, a titolo esemplificativo: contatti accertati con esponenti della criminalità, precedente coinvolgimento in reati produttivi di profitto, possesso contestuale di strumenti/merce attinente ad altri reati (armi, droga, fatture false), modalità di occultamento e contesto oggettivo (es. presenza in zona nota per spaccio).
- Il giudice cautelare deve indicare, anche sommariamente, le ragioni che rendono credibile l'ipotesi della provenienza illecita; non può pre-giudicare la responsabilità ma deve rilevare 'sufficienti indizi' (serietà degli indizi) per integrare il fumus.
- In sede di impugnazione cautelare è efficace per il resistente valorizzare elementi di contesto che collegano il bene al reato presupposto; per il ricorrente è strategico documentare la lecita provenienza (movimenti bancari, giustificativi, redditi) e contestare l'assenza di elementi ulteriori rispetto al mero ritrovamento della somma.
- Sul piano procedurale, la mancata richiesta di trattazione orale comporta la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 610 e 611 c.p.p.; ricorsi inammissibili o manifestamente infondati possono comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
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