Sentenza n. 140/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: A) della ordinanza contingibile e urgente N. -OMISSIS- del 02/08/2021 disposta dal Comune di Corigliano – Rossano, con cui veniva disposta: “…la quarantena obbligatoria a carico di -OMISSIS-, generalizzato nella premessa, sancendone la sorveglianza sanitaria con isolamento presso la propria residenza dal 29/07/2021 al 11/08/2021”; B) della ordinanza contingibile e urgente N. -OMISSIS- del 10/08/2021, con la quale lo stesso Comune di Corigliano – Rossano revocava l'ordinanza N. -OMISSIS- del 02/08/2021 della quarantena obbligatoria a carico del Sig. -OMISSIS-; C) nonché di qualsiasi atto premesso, connesso e/o consequenziale, siccome lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente, compresi, ove necessario: D) la disposizione di isolamento prot. n. -OMISSIS- del 23/07/2021 adottata dal Dipartimento Prevenzione U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.P. Cosenza, per positività della Sig.ra -OMISSIS- al test sierologico per la ricerca della presenza di antigene del virus SARS-Cov-2; E) la ordinanza contingibile e urgente N. -OMISSIS- del 26/07/2021 disposta dal Comune di Corigliano – Rossano, con cui veniva disposta: “…la quarantena obbligatoria a carico di -OMISSIS- -OMISSIS-, generalizzato nella premessa, sancendone la sorveglianza sanitaria con isolamento presso la propria residenza dal 21/07/2021 fino a successiva comunicazione”; F) la ordinanza contingibile e urgente N. -OMISSIS- del 10/08/2021, con la quale lo stesso Comune di Corigliano - Rossano revocava l'ordinanza N. -OMISSIS- del 26/07/2021 della quarantena obbligatoria a carico della Sig.ra -OMISSIS-; nonché per la condanna al risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del ricorrente, derivanti dall'illegittimo comportamento doloso e/o colposo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, nonché del Comune di Corigliano – Rossano;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanze comunali di imposizione e successiva revoca della quarantena obbligatoria del ricorrente, nonché gli atti presupposti relativi alla quarantena della moglie
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie e comunali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato le ordinanze con cui il Comune aveva disposto la sua quarantena obbligatoria per contatto Covid e aveva successivamente revocato la misura, unitamente agli atti presupposti concernenti l'isolamento della moglie, ritenuta portatrice di un caso probabile di Covid. Ha dedotto violazione della disciplina emergenziale, difetto di istruttoria, contraddittorietà dell'azione amministrativa, difetto di motivazione e illegittimità derivata, sostenendo che non fosse individuabile il contatto Covid posto a fondamento della misura e che la quarantena della moglie fosse illegittima in assenza di un caso Covid accertato. Ha inoltre contestato l'attendibilità o il carattere chiarificatore del test molecolare e l'erroneità dei riferimenti normativi contenuti nell'ordinanza relativa alla moglie. È stato chiesto anche il risarcimento del danno non patrimoniale, del mancato guadagno e del danno alla reputazione personale e professionale derivante dalla sospensione dell'attività commerciale. L'ASP ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione al Ministero dell'Interno, quale amministrazione collegata all'esercizio delle funzioni del sindaco come ufficiale del Governo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile l'azione di annullamento perché le quarantene avevano esaurito i loro effetti, facendo venir meno l'interesse concreto e attuale alla demolizione degli atti. Ha esaminato l'azione risarcitoria, ritenendola infondata. Ha escluso l'illegittimità della quarantena del ricorrente, rilevando che la presenza della moglie, già sottoposta a isolamento, nel locale del marito mentre vi svolgeva attività lavorativa individuava sufficientemente il contatto Covid posto a fondamento della misura. Ha richiamato integralmente la precedente sentenza relativa alla moglie, che aveva ritenuto legittima la quarantena precauzionale anche in presenza di un caso probabile di Covid, in applicazione del principio di precauzione e dell'art. 1, comma 7, d.l. n. 33/2020, non essendo necessario attendere l'accertamento definitivo del contagio quando sussista un rischio probabile per la salute pubblica. Ne consegue l'infondatezza delle censure rivolte all'atto presupposto e dell'illegittimità derivata della quarantena del ricorrente. Il TAR ha inoltre rilevato che, anche ipotizzando un danno ingiusto, il ricorrente non aveva provato il nesso causale tra la quarantena e il pregiudizio all'attività commerciale, non avendo dimostrato l'impossibilità di evitare la chiusura mediante la gestione temporanea da parte di soggetti non esposti al contagio o la nomina di un institore. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna amministrazione resistente.
Norme richiamate
art. 1, comma 7, d.l. n. 33/2020
potesse essere disposta la quarantena precauzionale da parte dell'autorità sanitaria nella logica di sospetto da contagio COVID
La quarantena precauzionale può essere adottata dall'autorità sanitaria anche in presenza di un sospetto o di un caso probabile di Covid, senza necessità di un accertamento definitivo del contagio.
Circolare Ministeriale n. 5443/2020, allegato 1
un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente ... o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus
Il caso probabile di Covid comprende il caso sospetto con risultato dubbio o inconcludente del test specifico oppure positivo a un test pan-coronavirus; tale situazione può giustificare la quarantena precauzionale.
art. 3 l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto sufficientemente individuato il presupposto della quarantena, poiché la presenza della moglie, già sottoposta a isolamento, nel locale del ricorrente consentiva di comprendere quale fosse il contatto Covid considerato dall'amministrazione.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria richiede la sussistenza di un danno ingiusto, dell'illegittimità della condotta amministrativa e della prova del nesso causale tra l'azione amministrativa e il pregiudizio lamentato.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La causa è stata trattata in udienza straordinaria da remoto, secondo la disciplina processuale richiamata nel provvedimento.
Massime di principio
- In materia di emergenze sanitarie, il principio di precauzione consente all'amministrazione di adottare misure restrittive della libertà personale e della circolazione, come la quarantena, anche in presenza di un caso probabile o di un sospetto contagio, senza dover attendere la dimostrazione definitiva dell'infezione, purché sussista una probabilità di danno reale per la salute pubblica.
- Un provvedimento di quarantena per contatto Covid è sufficientemente motivato quando, sulla base degli atti presupposti, consente di individuare il soggetto o la circostanza concreta che costituisce il contatto epidemiologicamente rilevante.
- L'esaurimento degli effetti temporali di un provvedimento di quarantena determina la sopravvenuta carenza dell'interesse concreto e attuale all'annullamento e comporta l'improcedibilità dell'azione demolitoria.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione non può essere riconosciuta se manca la prova del nesso eziologico tra la misura sanitaria e il danno economico lamentato, anche quando il ricorrente deduca la chiusura della propria attività commerciale senza dimostrare l'impossibilità di adottare alternative organizzative idonee a evitarla.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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