Cassazione Penale, Ordinanza n. 13462/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero. Non ha inciso sul merito della responsabilità, che restava quella derivante dalla sentenza di appello resa a seguito di concordato sulla pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva applicato la pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. per più reati, deducendo un unico motivo: omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p. e censura sulla quantificazione della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa all'esito di concordato in appello, siano inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento nel merito e ai vizi della determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
norma sul concordato in appello, richiamata quale base della decisione di merito oggetto di ricorso
art. 628, commi 2 e 3, n. 1, c.p.
reato di rapina aggravata richiamato tra i capi oggetto di applicazione della pena concordata
art. 582 c.p.
norma incriminatrice delle lesioni personali richiamata tra i reati contestati
art. 585, commi 1 e 2, c.p.
disposizione sulle aggravanti delle lesioni richiamata unitamente all'art. 582 c.p.
art. 61, n. 2, c.p.
aggravante comune della minorata difesa richiamata in relazione ai reati contestati
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
ipotesi di spaccio di lieve entità di stupefacenti richiamata tra i reati oggetto del concordato
art. 629 c.p.
reato di estorsione richiamato tra i capi oggetto di pena concordata
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
norma processuale applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso senza formalità
art. 129 c.p.p.
disposizione sui proscioglimenti immediati, la cui mancata valutazione è stata ritenuta censura inammissibile in questo contesto
art. 616 c.p.p.
norma posta a base della condanna del ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata all'esito di concordato in appello non sono proponibili doglianze che si risolvano nella riproposizione di motivi rinunciati.
- Nel giudizio di legittimità contro una decisione resa ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile la censura sulla mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento nel merito ex art. 129 c.p.p., salvo che emergano profili rilevabili d'ufficio nel perimetro consentito dalla procedura.
- Sono inammissibili, contro una sentenza da concordato in appello, le doglianze sulla dosimetria della pena quando non si deduca un'illegalità della sanzione, cioè una pena fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di ragioni di esonero, di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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