Cassazione Civile, Ordinanza n. 33809/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IRPEF per l’anno d’imposta 2006, emessa a seguito di un avviso di accertamento presupposto con cui veniva contestato al contribuente un maggiore reddito di partecipazione. Il contribuente sosteneva di non avere mai ricevuto validamente la notifica dell’avviso di accertamento e, di conseguenza, contestava anche la legittimità della cartella e la tempestività dell’azione accertativa dell’Ufficio. Nei giudizi di merito sia la CTP sia la CTR avevano ritenuto corretta la notifica e non maturata la decadenza. In Cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apodittica della sentenza d’appello sulla notifica; (2) violazione degli artt. 26 e 60 d.P.R. 600/1973 e 140 c.p.c. per avere il giudice ritenuto legittima la notifica dell’avviso pur in assenza di effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale; (3) violazione dell’art. 6 L. 212/2000 per avere attribuito rilievo alla sola spedizione della raccomandata a/r, benché l’avviso di ricevimento recasse la dicitura "trasferito"; (4) violazione dell’art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2964 c.c. in tema di decadenza dell’Ufficio dal potere di accertamento, questione che dipendeva però dalla validità della notifica dell’atto presupposto.
La decisione
La Corte ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendoli connessi, e ha dichiarato assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato la causa alla Corte di Giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché verifichi in fatto se la raccomandata informativa prevista nella procedura di notificazione sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario. La Corte ha richiamato il principio per cui, nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, il perfezionamento della notifica ex art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti prescritti, inclusa la effettiva ricezione della raccomandata informativa, non essendo sufficiente la sola spedizione. Le spese sono state rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Viene utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza di merito è censurata per motivazione ritenuta apodittica e priva di adeguata esposizione delle ragioni sulla notifica.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, opera il rinvio al procedimento notificatorio che impone gli adempimenti dell’art. 140 c.p.c.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Con il combinato disposto con l’art. 26 d.P.R. 602/1973 conduce all’applicazione dell’art. 140 c.p.c. per la notifica dell’atto impositivo.
art. 140 cod. proc. civ.
Perfezionamento della notifica subordinato al compimento di tutti gli adempimenti, compresa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito presso la casa comunale.
art. 6 legge n. 212 del 27 luglio 2000
Non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata a/r se non risulta la sua effettiva ricezione da parte del destinatario.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato nel quarto motivo come norma sulla decadenza del potere di accertamento, questione dipendente dalla validità della notifica dell’atto presupposto.
art. 2964 cod. civ.
Richiamato nel quarto motivo in tema di decadenza, ma la questione è assorbita dall’accoglimento dei motivi sulla notifica.
Corte cost. n. 258 del 22 novembre 2012
È richiamata quale fondamento dell’applicazione dell’art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa del destinatario.
Cass. Sez. 5, sentenza n. 25079 del 26/11/2014
Conferma che la raccomandata informativa deve essere effettivamente ricevuta, non bastando la sola spedizione.
Cass. Sez. 6-5, ordinanza n. 9782 del 19/04/2018
Richiamata in senso conforme sul requisito dell’effettiva ricezione della raccomandata informativa.
Cass. Sez. 5, ordinanza n. 27825 del 31/10/2018
Richiamata in senso conforme sul perfezionamento della notifica nei casi di irreperibilità relativa.
Massime di principio
- Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario di un atto impositivo, la notifica segue il procedimento di cui all’art. 140 c.p.c. e si perfeziona solo se risultano eseguiti tutti gli adempimenti prescritti, non essendo sufficiente la mera spedizione della raccomandata informativa.
- Quando la validità della notifica dell’avviso di accertamento non è adeguatamente accertata dal giudice di merito, la decisione sulla legittimità della cartella che ne consegue deve essere cassata e rinviata per nuovo esame in fatto.
- La questione della decadenza dell’Amministrazione dal potere di accertamento resta logicamente subordinata alla validità della notifica dell’atto presupposto; se tale notifica è controversa, il relativo motivo può risultare assorbito.
- In presenza di una motivazione della sentenza di merito meramente assertiva sulla regolarità della notifica, il controllo di legittimità può condurre alla cassazione per necessità di un accertamento più puntuale dei fatti notificatori.
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