Sentenza n. 234/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e condannato l'amministrazione all'accredito di complessivi € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo l'attuazione della sentenza del Tribunale di Rovigo, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, per ciascun anno scolastico di servizio a tempo determinato, con condanna complessiva al pagamento di € 2.500,00. La ricorrente ha dedotto che la sentenza era stata notificata all'amministrazione il 17 aprile 2024, che era decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e che il Ministero non aveva dato spontanea esecuzione al capo condannatorio relativo all'attivazione della Carta elettronica. Ha chiesto l'accredito della somma sulla Carta, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero, pur regolarmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione. Ha verificato che il titolo giudiziale era stato notificato presso il domicilio digitale dell'amministrazione secondo le modalità previste dall'art. 479 c.p.c., che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e che la sentenza del Tribunale di Rovigo era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Poiché il Ministero non aveva eseguito la pronuncia, il giudice ha dichiarato l'obbligo dell'amministrazione di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l'importo oggetto della condanna. Ha inoltre nominato, per il caso di ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà, se necessario, provvedere anche agli stanziamenti di bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, non potendo l'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa impedire l'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto che, pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora non fosse dovuta in concreto, considerando la già disposta nomina del commissario ad acta, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico, nonché la complessità e serialità del contenzioso relativo all'attivazione della Carta elettronica, procedimento articolato che coinvolge più strutture e soggetti. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 800,00, oltre accessori, restituzione dell'eventuale contributo unificato e spese generali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione consente di agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione nei confronti della pubblica amministrazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere astrattamente applicata anche nei confronti dell'amministrazione inadempiente, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, valutate in concreto, anche in relazione alla nomina di un commissario ad acta e alle difficoltà organizzative e finanziarie dell'amministrazione.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione può avvenire presso il domicilio digitale; le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
La norma, richiamata con riferimento all'art. 479 c.p.c., ha eliminato la necessità della formula esecutiva per le copie attestate conformi dei provvedimenti giudiziari.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, richiamata quale base normativa del diritto riconosciuto dal giudicato ottemperando.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
La disposizione è richiamata per individuare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione della Carta elettronica in forma di applicazione web.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'attuazione, nei confronti della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario, quando l'amministrazione non si conformi all'obbligo derivante dal giudicato.
- Ai fini dell'ottemperanza, la notificazione del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'amministrazione è idonea quando effettuata secondo l'art. 479 c.p.c.; le copie conformi dei provvedimenti giudiziari costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
- Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione del giudicato, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, legittime cause di impedimento; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative necessarie, comprese quelle relative allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti della pubblica amministrazione: può essere negata quando sussistano ragioni ostative concrete, tra cui la già disposta nomina del commissario ad acta, le difficoltà finanziarie pubbliche e la complessità organizzativa e seriale delle attività necessarie all'adempimento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 221/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 222/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 223/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 224/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 225/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 29 gen 2026Sentenza n. 226/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →