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Sentenza

Sentenza n. 1526/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza del decreto ingiuntivo n. 344/2025 del Tribunale di Rimini.

Giustizia amministrativa202600354

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inadempimento del Ministero all’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 344/2025 del Tribunale di Rimini

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per ottenere l’ottemperanza al decreto ingiuntivo del Tribunale di Rimini, munito di decreto di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. in data 23 ottobre 2025. Il decreto era stato notificato al Ministero, decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto ai fini dell’esecuzione. Il Ministero non si è costituito e non ha adempiuto alle statuizioni del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando la perdurante inadempienza ministeriale e ordinando al Ministero e al Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia-Romagna di dare esecuzione al decreto ingiuntivo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto e includendo le spese legali liquidate dal giudice ordinario, se non pagate, e quelle del giudizio di ottemperanza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, provvederà entro i successivi 60 giorni il commissario ad acta già nominato, individuato nel Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale o in un funzionario da questi delegato, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato se versato; disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    Il TAR tratta la domanda come giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. e, rilevata l’inadempienza del Ministero rispetto al titolo esecutivo, ordina l’esecuzione e predispone la nomina del commissario ad acta.

  • art. 647 c.p.c.

    Il decreto ingiuntivo è munito di decreto di esecutorietà, ai sensi dell’articolo 647 c.p.c., emanato dal giudice civile in data 23/10/2025.

    La decisione considera il decreto ingiuntivo munito della necessaria esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c. quale titolo da attuare in sede di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza consente di ordinare all’amministrazione inadempiente l’esecuzione delle statuizioni contenute in un decreto ingiuntivo munito di esecutorietà, tenendo conto delle somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di mancata esecuzione dell’ordine entro il termine fissato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine e su istanza della parte vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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