Sentenza n. 205/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - della determinazione 126036 in data 15 ottobre 2021, notificata in data 16 ottobre 2021, a firma del Comandante dei Reparti Speciali della Guardia di Finanza, di reiezione del ricorso gerarchico proposto per l'annullamento e/o la revisione della scheda valutativa del tenente colonnello Giuseppe Casilli, relativamente al periodo 1° novembre 2020 – 30 aprile 2021; - di ogni altro atto presupposto, antecedente, susseguente o comunque connesso con quello impugnato, fra cui, espressamente, la Scheda Valutativa per ufficiali 28 maggio 2021, notificata al tenente colonnello Giuseppe Casilli il 29 giugno 2021 ed afferente al periodo dal 1° novembre 2020 al 30 aprile 2021, con specifico riferimento alle seguenti parti: (i) alla voce di valutazione “atteggiamento verso superiori, colleghi e inferiori”, per la quale è stato assegnato, rispetto al passato, il deteriore giudizio di “rispettoso-sostenuto-sollecito”; (ii) al giudizio espresso dal compilatore e dal primo revisore secondo cui vi sarebbe stata “una lieve flessione nella sua azione di comando, dimostrandosi rispettoso con i superiori, sostenuto con i colleghi e sollecito con i collaboratori”; (iii) al giudizio finale nella misura in cui, rispetto al passato, non è più previsto l'apprezzamento dell'“ampia lode”, che sino ad oggi aveva connotato le precedenti schede di valutazione del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: reiezione del ricorso gerarchico contro la scheda valutativa relativa al periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021, nonché la scheda stessa
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la scheda valutativa relativa al periodo 1° novembre 2020 - 30 aprile 2021, nella parte in cui, rispetto alle precedenti valutazioni, aveva attribuito alla voce relativa all'atteggiamento verso superiori, colleghi e inferiori il giudizio di "rispettoso-sostenuto-sollecito", ritenuto deteriore, e aveva sostituito il precedente giudizio finale di "ampia lode" con quello di "vivissimo apprezzamento". Ha dedotto eccesso di potere per difetto dei presupposti, errore di fatto, ingiustificata disparità di trattamento, sviamento, contraddittorietà intrinseca e difetto di motivazione, sostenendo che la valutazione non fosse sorretta da circostanze oggettive, cali di rendimento o vicende disciplinari. Le amministrazioni hanno eccepito l'inammissibilità per carenza di interesse, poiché il giudizio finale restava comunque nell'alveo dell'eccellenza.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di inammissibilità, riconoscendo l'interesse a ricorrere anche contro una scheda valutativa collocata nell'alveo dell'eccellenza, in ragione della possibile utilità derivante dall'ottenimento di una valutazione superiore. Nel merito, ha qualificato le valutazioni caratteristiche come espressione di elevata discrezionalità amministrativa, sindacabile soltanto in presenza di evidente irrazionalità, incongruenza o illogicità. Ha rilevato che i giudizi riguardano periodi temporali delimitati e autonomi, che le schede standardizzate non richiedono una motivazione articolata e che la scomposizione analitica delle voci, unitamente al giudizio di sintesi del valutatore e del revisore, è normalmente sufficiente a motivare la valutazione. Il giudice non può sostituire o correggere il giudizio amministrativo, spettando la valutazione individualizzata al superiore gerarchico direttamente a conoscenza dell'attività dell'interessato. Il ricorrente non ha dimostrato fatti o circostanze riferibili al periodo valutato idonei a evidenziare una manifesta irrazionalità: l'assenza di condotte negative o di procedimenti disciplinari è coerente con il giudizio di eccellenza, ma non attribuisce un diritto alla massima lode, che richiede ulteriori elementi di spicco. L'encomio e la lettera di segnalazione prodotti erano estranei, sotto il profilo cronologico, al periodo oggetto di valutazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge.
Massime di principio
- Le schede valutative del personale militare, anche quando incidono sulla progressione professionale, costituiscono espressione di elevata discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per manifesta irrazionalità, illogicità, incongruenza o travisamento dei fatti, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione.
- L'interesse a impugnare una scheda valutativa sussiste anche quando il giudizio conseguito si colloca già nell'alveo dell'eccellenza, poiché il conseguimento di una valutazione ancora superiore può costituire un'utilità concreta e attuale.
- Le valutazioni caratteristiche devono essere riferite al delimitato periodo temporale cui la scheda si riferisce e restano autonome rispetto a quelle relative ad altri periodi; elementi elogiativi o negativi estranei temporalmente non sono idonei, di regola, a dimostrare l'illegittimità della valutazione contestata.
- Nelle schede valutative standardizzate, la motivazione può risultare dalla combinazione delle singole voci analitiche e del giudizio di sintesi del valutatore e del revisore, senza necessità di una motivazione articolata.
- L'assenza di rilievi disciplinari o di condotte negative giustifica il mantenimento di un giudizio elevato, ma non attribuisce al valutato un diritto alla massima lode, che presuppone ulteriori elementi di particolare spicco riferibili al periodo considerato.
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