Sentenza n. 606/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza (prot. uscita n. -OMISSIS-) emesso dalla Prefettura di Genova il 10 giugno 2025, e comunicato il 13 giugno 2025, nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non conosciuto dall'interessato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi economici sufficienti
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, richiedente la protezione internazionale ospitato in una struttura di accoglienza, ha impugnato il provvedimento con cui il Prefetto di Genova ha revocato le misure di accoglienza ritenendo che egli avesse percepito, nell'anno 2024, un reddito superiore all'importo annuo dell'assegno sociale. Ha dedotto la violazione della direttiva 2013/33/UE, del principio di proporzionalità e dell'obbligo di considerare la situazione individuale del destinatario. In particolare, ha contestato che il mero superamento della soglia dell'assegno sociale potesse giustificare automaticamente la revoca, senza una valutazione sulla stabilità e durata del reddito, sulle prospettive dell'attività lavorativa e sulle condizioni personali. Ha inoltre formulato domanda risarcitoria per i danni asseritamente subiti in conseguenza dell'allontanamento dalla struttura, chiedendo anche, in via subordinata, la disapplicazione della normativa nazionale o il rinvio pregiudiziale. Il TAR ha sospeso cautelarmente l'efficacia del provvedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto in parte il ricorso e ha annullato il provvedimento di revoca. Ha ritenuto che la direttiva 2013/33/UE imponga che la revoca o riduzione delle condizioni materiali di accoglienza sia decisa in modo individuale, obiettivo, imparziale e motivato, nel rispetto della proporzionalità. Anche l'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. n. 142/2015 impone una valutazione individuale e proporzionata. La revoca per disponibilità di mezzi economici sufficienti ha natura di decadenza con effetti ex nunc e presuppone una situazione reddituale complessiva tale da consentire al richiedente di fare a meno dell'accoglienza; i mezzi pari o superiori all'assegno sociale devono essere stabili o duraturi, riferiti almeno a un arco temporale annuale e rapportati alle condizioni attuali dello straniero. Nel caso concreto, la Prefettura ha valorizzato soltanto il superamento della soglia reddituale, senza considerare le condizioni individuali né formulare una prognosi sulla stabilità dell'impiego. Il reddito lordo di euro 9.504,85 è stato confrontato con un parametro dell'assegno sociale di euro 6.947,33 netti, con una motivazione ritenuta insufficiente e non rispettosa dell'obbligo di individualizzazione. Il TAR ha escluso che la direttiva imponesse al legislatore nazionale di introdurre necessariamente una misura intermedia di riduzione dell'accoglienza, ma ha chiarito che l'assenza di tale gradualità non attenua l'efficacia diretta del principio di proporzionalità nella valutazione concreta: una revoca sproporzionata deve essere annullata, anche quando sarebbe stata eventualmente adeguata una riduzione. È stata invece rigettata la domanda risarcitoria, poiché il ricorrente non ha allegato né provato un pregiudizio risarcibile, anche considerando la sospensione cautelare intervenuta pochi giorni dopo l'allontanamento. L'Amministrazione conserva il potere di rideterminarsi in presenza di ulteriori e stabili incrementi della capacità economica, valutati alla luce delle condizioni personali del destinatario. Spese compensate per l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
direttiva 2013/33/UE, art. 20, par. 5
le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza […] sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, […] tenendo conto del principio di proporzionalità
La revoca o riduzione delle condizioni materiali di accoglienza richiede una decisione individuale, motivata e proporzionata, fondata sulla particolare situazione del destinatario.
art. 14 d.lgs. n. 142/2015
il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso [...] alle misure di accoglienza
L'accesso all'accoglienza dipende dall'insufficienza dei mezzi di sussistenza, valutata dalla Prefettura con riferimento all'importo annuo dell'assegno sociale; tale importo costituisce un parametro di riferimento e non una soglia rigida ed esclusiva.
art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 142/2015
Il prefetto [...] dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: [...] accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti
La revoca presuppone una disponibilità sopravvenuta di mezzi economici sufficienti, valutata in relazione alla complessiva posizione dell'interessato e non sulla base del solo superamento aritmetico dell'assegno sociale.
art. 23, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente
La revoca deve essere individualizzata, proporzionata e calibrata sulla situazione personale del richiedente.
art. 5-quater, comma 1, lett. c), d.l. 10 marzo 2023, n. 20
Ha introdotto nell'art. 23 del d.lgs. n. 142/2015 il comma 2-bis, rafforzando l'obbligo di adottare le misure individualmente e secondo proporzionalità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Costituisce, insieme agli artt. 5 e 6 del regolamento generale sulla protezione dei dati, il fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La revoca delle misure di accoglienza per disponibilità di mezzi economici sufficienti non può fondarsi sul solo superamento aritmetico dell'importo annuo dell'assegno sociale: tale importo costituisce un parametro di riferimento che deve essere integrato con la valutazione complessiva della situazione economica e personale del richiedente.
- Ai fini della revoca dell'accoglienza, i mezzi economici devono presentare carattere stabile o duraturo, riferirsi almeno a un arco temporale annuale e risultare attuali; l'amministrazione deve svolgere una valutazione prognostica sulle prospettive di stabilità dell'attività lavorativa e reddituale.
- Le decisioni di revoca delle misure di accoglienza devono essere adottate in modo individuale, obiettivo, imparziale e motivato, nel rispetto del principio di proporzionalità e tenendo conto della particolare situazione del destinatario.
- Anche quando la normativa nazionale non prevede una misura intermedia di riduzione dell'accoglienza per una determinata fattispecie, il principio di proporzionalità continua a operare direttamente nella decisione concreta; una revoca sproporzionata deve essere annullata, anche se sarebbe stata adeguata una riduzione delle misure.
- La domanda risarcitoria conseguente alla revoca illegittima dell'accoglienza deve essere respinta se il ricorrente non allega e non prova uno specifico pregiudizio causalmente derivante dal provvedimento.
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