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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13799/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per far accertare l’illegittimità del dedotto demansionamento subito in occasione della cessione di ramo d’azienda e del passaggio alle dipendenze della società subentrante, chiedendo anche le differenze retributive e il risarcimento dei danni. In appello era stato accertato che l’indicazione, nel contratto di lavoro, delle mansioni di tecnico di laboratorio costituiva un errore materiale evidente e riconoscibile, mentre le parti avevano in realtà concordato e sempre attuato mansioni di operatore di processo addetto all’impianto. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione degli artt. 2103 e 2113 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1423 e 1429 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe illegittimamente escluso il demansionamento valorizzando la reale intenzione della società, senza applicare la procedura imposta dall’art. 2103 c.c. per la modifica delle mansioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colgessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché miravano in sostanza a una rivalutazione del fatto e della volontà contrattuale accertata dai giudici di merito. La Corte ha ribadito che l’interpretazione del contratto è attività di fatto riservata al giudice di merito e che in sede di legittimità è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione viziata, oneri che nel caso concreto non erano stati assolti. Ha inoltre dato atto dell’inammissibilità del controricorso tardivo e delle memorie depositate dalle resistenti per violazione dell’art. 370 c.p.c., e ha posto a carico del ricorrente l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    violazione di legge dedotta dal ricorrente

    Il motivo era formalmente incardinato come violazione di legge, ma in concreto tendeva a contestare l’accertamento di fatto e l’interpretazione del contratto, quindi non era ammissibile come vizio di legittimità nei termini prospettati.

  • art. 2103 c.c.

    È la norma invocata dal ricorrente per sostenere che la modifica delle mansioni avrebbe richiesto la procedura legale prevista per il mutamento di mansioni; la Corte ha ritenuto che la censura non scalfisse l’accertamento di merito sull’assenza, in concreto, di un demansionamento.

  • art. 2113 c.c.

    Richiamato dal ricorrente senza che dalla decisione emerga una specifica applicazione autonomamente decisiva della norma; la censura è stata comunque ritenuta inammissibile.

  • art. 1423 c.c.

    Invocato dal ricorrente in combinazione con l’art. 1429 c.c.; la Corte non ha ravvisato una corretta deduzione di invalidità idonea a superare la ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito.

  • art. 1429 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la rilevanza dell’errore; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito avesse correttamente qualificato la vicenda come errore materiale nel contratto.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato come criterio ermeneutico primario, insieme agli altri canoni interpretativi, per l’accertamento della comune volontà delle parti.

  • art. 1363 c.c.

    Concorre, con gli altri criteri di interpretazione, alla ricostruzione unitaria del testo contrattuale e del comportamento delle parti.

  • art. 1366 c.c.

    L’interpretazione secondo buona fede è indicata come criterio rilevante nella ricerca dello scopo pratico e della causa concreta del contratto.

  • art. 1369 c.c.

    È menzionato quale criterio di interpretazione funzionale, da coordinare con il dato letterale e con la buona fede.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso, pur notificato, è stato depositato tardivamente; ciò ha comportato la sua inammissibilità e quella delle memorie delle resistenti, perché il deposito deve avvenire nel termine di legge.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alle memorie depositate dalla parte intimata, dichiarate inammissibili per il tardivo deposito del controricorso.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione viziata, non per una mera richiesta di rivalutazione della volontà negoziale.
  • La censura sull’interpretazione contrattuale deve individuare specificamente quali elementi testuali e comportamentali siano stati trascurati e in che modo la loro considerazione avrebbe imposto una diversa soluzione; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata critica alla ratio decidendi.
  • I criteri di interpretazione del contratto vanno coordinati tra loro: il senso letterale, la ricostruzione della comune volontà, il comportamento complessivo delle parti, l’interpretazione funzionale e quella secondo buona fede concorrono alla ricerca dello scopo pratico e della causa concreta del regolamento negoziale.
  • Quando i giudici di merito accertano che un’indicazione contrattuale difforme dal reale assetto negoziale è frutto di mero errore materiale evidente e riconoscibile, non è consentito in cassazione sostituire a tale accertamento una diversa lettura dei fatti senza dimostrare la violazione dei criteri ermeneutici.
  • Il tardivo deposito del controricorso, anche se regolarmente notificato, comporta la sua inammissibilità e preclude le ulteriori attività difensive della parte intimata nel rito camerale.
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Come è indicizzato

MaterieMansioni superioriImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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