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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21954/2023 del 21/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di lavoro formalmente intercorso tra il lavoratore e una cooperativa, nell'ambito di un appalto in favore di una società committente. Il lavoratore ha sostenuto che l'appalto fosse in realtà un'interposizione vietata di manodopera ex legge n. 1369/1960, chiedendo in via principale l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con la committente, e in via conseguenziale la condanna solidale della committente e della cooperativa al pagamento di emolumenti non corrisposti, incluso il T.F.R. La corte d'appello ha ritenuto: a) decedute le domande economiche ex art. 4 legge n. 1369/1960, per essere state proposte oltre un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro e senza prova dell'interruzione del termine mediante rituale conciliazione; b) infondata nel merito la dedotta interposizione vietata, perché non risultava la soggezione del lavoratore al potere direttivo della committente. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1 l. 1369/1960, 1422 e 2946 c.c. per avere la Corte d'appello applicato la decadenza annuale anche alla domanda di accertamento del rapporto con la committente, che invece sarebbe soggetta alla prescrizione decennale; 2) violazione degli artt. 111 Cost., 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per motivazione apparente e per aver valorizzato un contratto scritto non prodotto; 3) omesso esame di un fatto decisivo, con contestazione della ricostruzione istruttoria; 4) violazione degli artt. 3 e 4 l. 1369/1960 e degli artt. 410 e 412 c.p.c. in relazione alla domanda subordinata di responsabilità solidale, sostenendo che il termine decadenziale decorresse dalla cessazione dell'appalto e che fosse stato interrotto dalla procedura conciliativa. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi tre motivi, ma ha accolto il quarto, affermando che per le azioni di responsabilità solidale ex art. 4 l. 1369/1960 il dies a quo è la cessazione dell'appalto, non la cessazione del rapporto di lavoro, e che la Corte territoriale non aveva accertato tale fatto decisivo.

La decisione

La Cassazione ha corretto la motivazione della sentenza d'appello nella parte in cui aveva erroneamente applicato la decadenza annuale anche alla domanda di accertamento del rapporto di lavoro con la committente, precisando che su tale domanda opera la prescrizione decennale; tuttavia ha ritenuto che ciò non incidesse sul dispositivo, poiché la domanda era stata comunque rigettata nel merito. Ha inoltre respinto i primi tre motivi, confermando che la motivazione non era apparente, che la rivalutazione delle prove è preclusa in sede di legittimità e che, in presenza di "doppia conforme", il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non è indicata la diversità delle ragioni di fatto tra primo e secondo grado. È stato invece accolto il quarto motivo perché la Corte d'appello aveva fatto decorrere la decadenza dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dalla cessazione dell'appalto, come imposto dall'art. 4 l. 1369/1960; per tale ragione la sentenza è stata cassata limitatamente a questo profilo e rinviata alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1 legge n. 1369/1960

    disciplina il divieto di intermediazione e interposizione nella prestazione di lavoro; la domanda di accertamento del rapporto diretto con l'effettivo utilizzatore va valutata come azione di accertamento costitutivo soggetta a prescrizione decennale.

  • art. 4 legge n. 1369/1960

    prevede la responsabilità solidale del committente per i crediti dei lavoratori dell'appaltatore e stabilisce un termine di decadenza annuale che decorre dalla cessazione dell'appalto, non dalla cessazione del rapporto di lavoro.

  • art. 2946 c.c.

    si applica la prescrizione ordinaria decennale all'azione di accertamento del rapporto di lavoro con l'effettivo utilizzatore delle prestazioni.

  • art. 1422 c.c.

    richiamato dal ricorrente in combinazione con la prescrizione decennale; nel testo non viene svolta una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 111 Cost.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato per contestare la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per il dovere di motivazione della decisione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    il motivo sul fatto decisivo è inammissibile in presenza di "doppia conforme" se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, quinto comma, c.p.c.

    in caso di doppia conforme limita il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dal fallimento; non incide sulla ratio decidendi.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    consente la correzione della motivazione senza mutare il dispositivo quando l'errore di diritto non altera l'esito della decisione.

  • artt. 410 e 412 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere l'interruzione del termine decadenziale mediante conciliazione; la Corte, sull'ultimo motivo accolto, non fonda la decisione su una specifica interpretazione di tali norme.

Massime di principio

  • L'azione del lavoratore volta ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l'impresa che ha effettivamente utilizzato la prestazione, in violazione del divieto di interposizione di manodopera, è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale.
  • La domanda di condanna solidale del committente per i crediti retributivi del personale dell'appaltatore ex art. 4 l. n. 1369/1960 è soggetta a decadenza annuale, ma il termine decorre dalla cessazione dell'appalto e non dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  • La decadenza prevista per i diritti dei lavoratori verso il committente non può essere estesa oltre i limiti testuali della norma, né applicata a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso argomentativo decisivo; non è invece apparente la decisione che, pur sintetica, dia conto delle risultanze istruttorie e dei principi di diritto applicati.
  • In cassazione non è consentita una rivalutazione del merito e delle prove; la contestazione della scelta delle fonti probatorie e dell'attendibilità dei testi resta riservata al giudice di merito.
  • In presenza di 'doppia conforme', il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente non indica e non dimostra la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneDecadenza

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