Ordinanza n. 14671/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del provvedimento di rigetto della domanda di visto emesso dal Consolato italiano a Tunisi in data 13.03.2026 e notificato al Sig. -OMISSIS- in data 23.03.2026, nonché per l'annullamento di ogni atto preliminare, endoprocedimentale, presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso con quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di visto adottato dal Consolato italiano a Tunisi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento consolare di rigetto della domanda di visto, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, nonché l'annullamento degli atti connessi. Il TAR ha rilevato d'ufficio una possibile causa di inammissibilità del ricorso introduttivo, consistente nell'inidoneità della procura alle liti rilasciata all'estero. In particolare, la procura non risulta autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale estero autorizzato ad attribuirle pubblica fede, né risulta munita della legalizzazione consolare italiana o, in alternativa, dell'apostille. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio secondo cui la procura rilasciata all'estero non può essere autenticata dal difensore italiano, neppure mediante collegamenti video a distanza, e che l'art. 182, comma 2, c.p.c. non esprime un principio generale applicabile al processo amministrativo.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso sull'ammissibilità del ricorso né sulla domanda cautelare o sul merito del diniego di visto. Ha sottoposto alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per mancanza di una procura alle liti idonea a produrre effetti nel territorio italiano, assegnando trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per il deposito di memorie limitate a tale questione. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 novembre 2026.
Norme richiamate
art. 73, comma 3, c.p.a.
eventuali memorie, esclusivamente su tale profilo
Impone al giudice, ove intenda porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, di sollecitare il contraddittorio delle parti prima della decisione.
art. 182, comma 2, c.p.c.
non è espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo
Secondo il principio richiamato dal TAR, la disposizione non consente di ritenere automaticamente sanabile nel processo amministrativo la mancanza o l'inidoneità della procura alle liti.
art. 33 d.P.R. 445/2000
Richiamato quale base normativa della necessità di legalizzazione della procura rilasciata all'estero, salvo l'applicazione della disciplina dell'apostille.
art. 52, comma 1, lett. f), d.lgs. 71/2011
Richiamato in relazione alla legalizzazione dei documenti esteri da parte delle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961
Per gli Stati aderenti, consente, in alternativa alla legalizzazione consolare, l'apposizione dell'apostille sui documenti pubblici esteri.
legge 1253/1966
Legge italiana di ratifica e di esecuzione della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale estero autorizzato dalla legge dello Stato a conferirle pubblica fede; non è sufficiente l'autenticazione effettuata dal difensore italiano, neppure tramite collegamento video a distanza.
- Per poter essere utilizzata nel processo amministrativo italiano, la procura rilasciata all'estero deve essere legalizzata dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane oppure, se lo Stato di provenienza aderisce alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, munita dell'apostille secondo la disciplina convenzionale.
- Secondo il principio richiamato dall'Adunanza plenaria, l'art. 182, comma 2, c.p.c. non costituisce espressione di un principio generale applicabile al processo amministrativo; pertanto, il ricorso proposto da un difensore privo di jus postulandi conferito nelle forme di legge è inammissibile.
- Quando il giudice rileva d'ufficio una possibile inammissibilità del ricorso, deve instaurare preventivamente il contraddittorio sulla questione ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., assegnando alle parti un termine per presentare memorie prima della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 1766/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 1774/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 4180/2026 - Milano, Sezione 4
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14644/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14666/2026 - Roma, Sezione 5Q
- Ordinanza · 7 set 2026Ordinanza n. 14667/2026 - Roma, Sezione 5Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →