Cassazione Penale, Sentenza n. 12821/2023 del 28/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che aveva rigettato l'istanza di riesame della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal Gip (del 28/06/2022) nei confronti di Volpe per i reati di estorsione (capi 2, 3 e 5), associazione per il narcotraffico (capo 8, art. 74 DPR 309/90 e art. 416bis c.p.) e cessione di stupefacenti (capo 9, art. 73 DPR 309/90). Il ricorso deduce cinque motivi: 1) presunta discrasia tra dispositivo e motivazione nell'ordinanza cautelare e richiamo a contrasto giurisprudenziale per rimessione alle Sezioni Unite; 2) vizio di legge e difetto di controllo in relazione all'art. 273 c.p.p. con riferimento all'episodio estorsivo del bar Eden, sostenendo che una sola conversazione sarebbe stata interpretata in modo colpevolistico e che i versamenti sarebbero stati liberalità; 3) insufficienza del compendio indiziario (intercettazioni) a sostegno della contestata associazione di narcotraffico e della partecipazione di Volpe, senza prova di organizzazione duratura o contributo rilevante; 4) le intercettazioni e le dichiarazioni della collaborante Coffa Annarita sarebbero insufficienti o interpretabili in termini non penalmente rilevanti (scambio di regali o rifornimento occasionale); 5) decorso temporale tra fatti e misura cautelare e mancanza di attualità delle esigenze cautelari, con assenza di attività investigativa successiva all'informativa del 29/05/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Motivazioni principali: 1) il primo motivo è infondato perché, nei provvedimenti camerali, non sussiste contraddizione rilevante fra dispositivo e motivazione: prevale la motivazione e non v'è contrasto giurisprudenziale sul punto; 2) il secondo motivo è manifestamente infondato: la motivazione del tribunale è puntuale e le censure del ricorrente si limitano a una diversa valutazione dei fatti senza indicare una violazione di legge; 3) il terzo e il quarto motivo sono inammissibili poiché il ricorso non prospetta un vizio di diritto specifico ma solo dissenso valutativo sulle intercettazioni; le critiche motivazionali sono generiche e non indicano i passaggi logici ritenuti viziati; 4) il quinto motivo è inammissibile: per i reati richiamati opera la presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p., e il solo decorso del tempo non è sufficiente a superarla; la Corte quindi conferma l'adeguatezza della custodia cautelare. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 309 c.p.p.
Individua la competenza del tribunale per il riesame in sede cautelare; la Corte ricorda che il tribunale di Lecce era correttamente adito ai sensi di tale norma.
art. 606 c.p.p. comma 1 lett. b), c) e e)
Regola i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che molte delle censure prospettate non configurassero vizi di diritto (lett. b e c) ma al più questioni di merito o critiche motivazionali da esaminare nei limiti della manifesta illogicità (lett. e).
art. 273 c.p.p.
Disposizione richiamata in relazione al sindacato sulla motivazione e sulla valutazione degli atti d'indagine: la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione di legge e che le contestazioni consistessero in una rivalutazione personale delle intercettazioni.
art. 74 DPR 309/90
Riguarda le ipotesi aggravate in materia di stupefacenti (associazione finalizzata al traffico). La Corte ha ritenuto che la valutazione della sussistenza di indizi gravi spettasse al giudice di merito e non fosse sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità.
art. 416bis c.p.
Norma sull'associazione di tipo mafioso; citata in riferimento alla contestazione di partecipazione a sodalizio organizzato. La Corte ha ribadito la necessità che il ricorrente indichi vizi motivazionali precisi per impugnare la valutazione di partecipazione, cosa che non è avvenuta.
art. 73 DPR 309/90 comma 1
Norma che disciplina il reato di cessione di stupefacenti. La Corte ha ritenuto le contestazioni del ricorrente meramente assertive rispetto all'interpretazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni del collaboratore.
art. 274 e art. 275 c.p.p.
Art. 274 (criteri generali sulle esigenze cautelari) e art. 275 comma 3 (presunzione speciale di sussistenza delle esigenze cautelari per talune fattispecie). La Corte ha affermato che per i reati indicati nell'art. 275, comma 3, la presunzione speciale rende insufficiente il mero decorso del tempo per escludere l'attualità delle esigenze cautelari.
art. 616 c.p.p.
Prevede la condanna alle spese per chi vede rigettato il ricorso in Cassazione; la Corte ha imposto al ricorrente il pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- Nei provvedimenti camerali (ordinanze di riesame, decisioni in materia cautelare) prevale il contenuto della motivazione sul mero testo del dispositivo: una apparente discrasia dispositivo/motivazione va valutata dando rilevanza alla motivazione.
- Il sindacato in Cassazione delle valutazioni probatorie (in particolare delle intercettazioni) è estremamente limitato: si può intervenire solo per vizi manifesti, quali illogicità o irragionevolezza palese della motivazione, non per divergenze interpretative o rivalutazioni di merito.
- Per censurare la qualificazione giuridica dei fatti (es. partecipazione ad associazione per il narcotraffico) è necessario indicare puntualmente i passaggi motivazionali ritenuti viziati e dimostrare la manifesta illogicità delle conclusioni del giudice, non limitarsi ad affermare genericamente la carenza di prove.
- Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia possono essere valorizzate dal giudice se corredate da riscontri o adeguata spiegazione: nell'impugnazione va però indicato concretamente quali riscontri manchino e perché la valutazione sia illogica.
- Il solo decorso del tempo tra i fatti e l'applicazione della misura cautelare non è, di per sé, idoneo a escludere l'attualità delle esigenze cautelari quando opera la presunzione speciale dell'art. 275, comma 3 c.p.p.; occorrono elementi concreti e specifici per contrastare tale presunzione.
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