Cassazione Penale, Sentenza n. 25035/2023 del 09/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: 1) vizio per mancata querela dopo il mutamento del regime di procedibilità per il reato di tentato furto a seguito del d.lgs. n.150/2022; 2) violazione delle garanzie difensive e inutilizzabilità di dichiarazioni confessorie e di atti di indagine (sequestri), con richiamo agli artt. 62, 63, 191, 350 c.p.p., art.111 Cost. e art.6 CEDU; 3) nullità delle notificazioni (decreto di citazione a giudizio e sentenza) per essere state effettuate presso un difensore domiciliatario la cui nomina fiduciaria era stata revocata; 4) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento degli atti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che, nonostante il d.lgs. n.150/2022 abbia trasformato il furto in reato procedibile a querela, la costituzione di parte civile dell'ENI s.p.a. (con persistenza nei gradi successivi) manifesta la volontà di punizione e mantiene la procedibilità; sul secondo motivo ha ritenuto utilizzabile la deposizione del teste (ufficiale dei Carabinieri) sulle dichiarazioni rese dall'imputato a tecnici presenti in loco, non soggette al divieto di utilizzazione e, in ogni caso, il motivo è stato considerato generico; sul terzo motivo ha affermato la validità della notifica presso il domiciliatario perché l'elezione di domicilio permane fino a revoca espressa e non è automaticamente estinta dalla nomina di altro difensore; sul quarto motivo lo ha dichiarato inammissibile per genericità e per chiedere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento di cassazione e a versare alla Cassa delle ammende €3.000,00. La richiesta di rifusione delle spese della parte civile in Cassazione è stata respinta per tardività delle conclusioni dell'ENI s.p.a.
Norme richiamate
d.lgs. n. 150 del 2022
art. 85 (disciplina transitoria)
Il mutamento a procedibilità a querela opera retroattivamente per il beneficio dell'imputato, ma l'art.85 prevede che quando la persona offesa sia già a conoscenza del reato il termine per la querela decorre dalla data di entrata in vigore; la Corte ha ritenuto che la costituzione di parte civile esprime la volontà di punizione, evitando la necessità di una querela formale successiva.
codice penale
Principio di retroattività della norma penale più favorevole richiamato per l'operatività della nuova procedibilità.
codice di procedura penale
artt. 606, 171, 177, 161, 420, 420-bis, 420-ter, 63, 350, 616
Art.606 richiamato come titolo dei motivi di cassazione; artt.171 e 177 statuizioni sulla nullità delle notificazioni; art.161 sull'elezione di domicilio che perdura fino a revoca espressa; artt.420 e 420-ter relative agli effetti della nullità e alla prova della conoscenza del procedimento; art.63 e 350 valutati in relazione all'inutilizzabilità delle dichiarazioni, con la Corte che ha distinto dichiarazioni rese ad agenti/ausiliari dalla testimonianza su fatti direttamente percepiti; art.616 usato per la sanzione pecuniaria a carico del ricorrente.
giurisprudenza delle Sezioni Unite
Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018 (Salatino); Sez. U, n. 5540 del 17/04/1982 (Corapi); Sez. 5, n. 44114 del 10/10/2019 (Giaimo)
Principio consolidato secondo cui la volontà di punizione della persona offesa può desumersi dalla costituzione di parte civile e dalla sua persistenza, evitando l'obbligo di una querela formale successiva in caso di mutamento del regime di procedibilità.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
art. 6 (diritto a un giusto processo)
Rilevata nei motivi del ricorrente come parametro di tutela delle garanzie difensive; però la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione grave degli obblighi difensivi tali da determinare inutilizzabilità delle prove o annullamento.
Massime di principio
- Se una persona offesa si costituisce parte civile e mantiene tale posizione nei gradi successivi, questa può sostituire o integrare la formale querela quando il reato diventa procedibile a querela a seguito di modifica normativa.
- L'elezione di domicilio presso un difensore rimane valida fino a revoca espressa. La semplice sostituzione del difensore non annulla automaticamente la domiciliazione, per cui le notifiche eseguite presso il domiciliatario risultano valide salvo revoca formale.
- Le notificazioni sono perfezionate se l'atto è entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario; l'effettiva conoscenza non è requisito di validità della notifica, ma è necessaria la prova certa della conoscenza quando si intenda procedere in assenza dell'imputato.
- Dichiarazioni rese dall'imputato a privati (es. tecnici) e riferite da un ufficiale di polizia giudiziaria possono essere utilizzate se il teste ha direttamente percepito i fatti; il divieto di utilizzazione delle confessioni riguarda dichiarazioni rese in assenza delle garanzie solo quando siano rese alla polizia giudiziaria o a suoi ausiliari rilevanti ai sensi della norma.
- Motivi generici o che chiedono una rivalutazione del fatto e delle prove sono frequentemente dichiarati inammissibili in sede di legittimità: in Cassazione va indicata la specifica violazione di norme di diritto o un vizio logico-giuridico della motivazione.
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