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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06387/2024 del 08/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un debitore aveva proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro due cartelle di pagamento emesse per crediti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia a titolo di spese di giustizia. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo insufficiente l’indicazione e la determinazione del credito nelle cartelle. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il Ministero della Giustizia e l’agente della riscossione hanno a loro volta proposto un atto qualificato come controricorso con ricorso incidentale, contenente due ulteriori censure. Il resistente ha eccepito in cassazione la fondatezza delle difese avversarie e ha contrastato il ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Il ricorso principale è stato ritenuto inammissibile, anzitutto, perché la società ricorrente era costituita per mezzo di un procuratore speciale, ma la procura notarile da cui derivavano i poteri rappresentativi non era stata prodotta; inoltre, il ricorso è stato giudicato inammissibile per difetto di sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorso incidentale è stato dichiarato tardivo, perché proposto oltre il termine di quaranta giorni previsto per l’impugnazione incidentale dopo la notificazione del ricorso principale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore del resistente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 77 c.p.c.

    Se la parte ricorre o resiste a mezzo di procuratore generale o speciale, la procura deve essere prodotta per consentire la verifica del corretto conferimento dei poteri rappresentativi; in mancanza, il ricorso o il controricorso è inammissibile e il vizio è rilevabile d’ufficio.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente a consentire alla Corte la chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti; la mancanza determina inammissibilità.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso va notificato nel termine previsto per la resistenza in cassazione; il termine rileva anche ai fini della tempestività dell’impugnazione incidentale.

  • art. 371 c.p.c.

    L’impugnazione successiva alla prima si converte in ricorso incidentale e deve essere proposta nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale e la decisione all’esito della trattazione.

  • art. 93 c.p.c.

    La Corte dispone la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di averne anticipato il pagamento.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma richiamata come base dell’opposizione all’esecuzione proposta contro le cartelle di pagamento.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma richiamata come base dell’opposizione agli atti esecutivi proposta contro le cartelle di pagamento.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione proposto o resistito da un soggetto tramite procuratore speciale, la procura deve essere materialmente prodotta agli atti: la mera indicazione degli estremi dell’atto non consente di verificare i poteri rappresentativi e comporta inammissibilità rilevabile d’ufficio.
  • Il ricorso per cassazione deve offrire una esposizione sommaria ma adeguata dei fatti di causa; la mancanza di una ricostruzione chiara delle domande e delle difese delle parti rende il ricorso inammissibile perché impedisce il controllo di legittimità.
  • Dopo la notificazione della prima impugnazione, ogni impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta come incidentale nel medesimo processo e nel termine di quaranta giorni previsto dagli artt. 370 e 371 c.p.c.; se proposta oltre tale termine è inammissibile, anche quando sia adesiva al ricorso principale.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione comporta la soccombenza sulle spese e può determinare l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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