Cassazione Civile, Ordinanza n. 06387/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Un debitore aveva proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro due cartelle di pagamento emesse per crediti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia a titolo di spese di giustizia. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo insufficiente l’indicazione e la determinazione del credito nelle cartelle. La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo; il Ministero della Giustizia e l’agente della riscossione hanno a loro volta proposto un atto qualificato come controricorso con ricorso incidentale, contenente due ulteriori censure. Il resistente ha eccepito in cassazione la fondatezza delle difese avversarie e ha contrastato il ricorso incidentale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Il ricorso principale è stato ritenuto inammissibile, anzitutto, perché la società ricorrente era costituita per mezzo di un procuratore speciale, ma la procura notarile da cui derivavano i poteri rappresentativi non era stata prodotta; inoltre, il ricorso è stato giudicato inammissibile per difetto di sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorso incidentale è stato dichiarato tardivo, perché proposto oltre il termine di quaranta giorni previsto per l’impugnazione incidentale dopo la notificazione del ricorso principale. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore del difensore del resistente. È stato inoltre dato atto dell’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 77 c.p.c.
Se la parte ricorre o resiste a mezzo di procuratore generale o speciale, la procura deve essere prodotta per consentire la verifica del corretto conferimento dei poteri rappresentativi; in mancanza, il ricorso o il controricorso è inammissibile e il vizio è rilevabile d’ufficio.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria dei fatti di causa sufficiente a consentire alla Corte la chiara e completa cognizione dei fatti sostanziali e processuali rilevanti; la mancanza determina inammissibilità.
art. 370 c.p.c.
Il controricorso va notificato nel termine previsto per la resistenza in cassazione; il termine rileva anche ai fini della tempestività dell’impugnazione incidentale.
art. 371 c.p.c.
L’impugnazione successiva alla prima si converte in ricorso incidentale e deve essere proposta nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Richiamato per il procedimento camerale e la decisione all’esito della trattazione.
art. 93 c.p.c.
La Corte dispone la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia dichiarato di averne anticipato il pagamento.
art. 615 c.p.c.
Norma richiamata come base dell’opposizione all’esecuzione proposta contro le cartelle di pagamento.
art. 617 c.p.c.
Norma richiamata come base dell’opposizione agli atti esecutivi proposta contro le cartelle di pagamento.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione proposto o resistito da un soggetto tramite procuratore speciale, la procura deve essere materialmente prodotta agli atti: la mera indicazione degli estremi dell’atto non consente di verificare i poteri rappresentativi e comporta inammissibilità rilevabile d’ufficio.
- Il ricorso per cassazione deve offrire una esposizione sommaria ma adeguata dei fatti di causa; la mancanza di una ricostruzione chiara delle domande e delle difese delle parti rende il ricorso inammissibile perché impedisce il controllo di legittimità.
- Dopo la notificazione della prima impugnazione, ogni impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve essere proposta come incidentale nel medesimo processo e nel termine di quaranta giorni previsto dagli artt. 370 e 371 c.p.c.; se proposta oltre tale termine è inammissibile, anche quando sia adesiva al ricorso principale.
- La declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione comporta la soccombenza sulle spese e può determinare l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o inammissibili.
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