Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16209/2026 del 25/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di finanziamento stipulato nel 1996 tra le parti. A seguito del mancato pagamento di rate e degli interessi contrattualmente previsti, la società finanziatrice otteneva un decreto ingiuntivo per euro 853.082,82, comprensivi di rate scadute e interessi moratori. La società debitrice proponeva opposizione, deducendo tra l'altro questioni legate al procedimento di mediazione obbligatoria. Nel corso del giudizio di primo grado il giudice, dopo aver rilevato il mancato esperimento della mediazione, assegnava un termine per attivarla; successivamente, nonostante la mediazione fosse stata già iniziata dalla società opponente e vi fosse un verbale negativo per la mancata partecipazione della controparte, il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto. In appello la società debitrice eccepiva l'improcedibilità della domanda monitoria; la Corte d'appello accoglieva il gravame, revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava improcedibile la domanda, ritenendo non ottemperato l'ordine di avvio della mediazione. La ricorrente per cassazione deduceva: omesso esame/travisamento dei fatti e dei documenti, violazione dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, e erronea applicazione della disciplina della mediazione obbligatoria nei procedimenti monitori, sostenendo che l'improcedibilità non potesse essere dichiarata in appello e che, comunque, la mediazione era stata esperita dalla parte onerata o, comunque, il giudice aveva errato nell'individuare la parte tenuta ad attivarla.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto erronea la dichiarazione di improcedibilità resa dalla Corte d'appello, perché l'eventuale eccezione di improcedibilità era stata proposta tardivamente solo con l'atto di appello, dopo che in primo grado, all'udienza successiva al termine assegnato per la mediazione, nessuna parte né il giudice avevano sollevato il mancato esperimento. La Corte ha inoltre ricordato che, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta e che il giudice di primo grado aveva errato nell'assegnare l'onere all'opponente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione, perché escluda l'improcedibilità e riesamini i motivi di appello, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 5, commi 1-bis, 2 e 4, d.lgs. 28/2010

    L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

    La condizione di procedibilità va eccepita o rilevata d'ufficio tempestivamente, non oltre la prima udienza del primo grado; se ciò non avviene, il rilievo in appello è precluso. Se il giudice fissa un termine per la mediazione, l'eventuale mancata ottemperanza deve essere fatta valere all'udienza successiva, altrimenti si produce sanatoria del difetto di procedibilità.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    È stata invocata per denunciare omesso esame/travisamento di fatti decisivi e documenti; la Corte ha però risolto la questione in diritto, accogliendo il ricorso per erronea applicazione della disciplina sulla mediazione.

  • art. 360, primo comma, nn. 3) e 5), c.p.c.

    Norma processuale di riferimento per le censure di violazione di legge e omesso esame, richiamata a fondamento del secondo motivo.

  • artt. 97 e 111, secondo comma, Cost.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere la funzione deflattiva e di ragionevole durata del processo, ma la decisione si è concentrata sull'interpretazione della disciplina processuale della mediazione obbligatoria.

  • art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010

    Nei procedimenti per ingiunzione, dopo la pronuncia sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione, l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la mediazione obbligatoria segue una disciplina speciale: una volta decise le istanze sulla provvisoria esecuzione, l'onere di attivare la mediazione incombe sulla parte opposta.
  • L'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza del primo grado; se il giudice non la rileva tempestivamente, la questione non può essere introdotta per la prima volta in appello.
  • Quando il giudice assegna un termine per esperire la mediazione, l'eventuale inosservanza deve essere dedotta e rilevata all'udienza successiva; in difetto, il vizio di procedibilità si sana.
  • Se il giudice individua erroneamente nella parte opponente l'onere di avviare la mediazione, il successivo rilievo del mancato esperimento non può essere usato per dichiarare improcedibile la domanda quando l'inerzia rilevante non è stata tempestivamente contestata nei confronti della parte effettivamente onerata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.