Ordinanza n. 177/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento temporaneo ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 per sedi situate nelle province di Caserta e Napoli
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale del 17 marzo 2026, il precedente preavviso di diniego e gli atti connessi, chiedendo la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento. La contestazione riguarda il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. 151/2001 per le sedi di Maddaloni, Caserta, Nola, Santa Maria Capua Vetere e Capua. Dalla motivazione del provvedimento impugnato, con specifico riferimento alle sedi di Caserta e Santa Maria Capua Vetere, non risultavano argomentazioni concrete sull’eventuale infungibilità delle posizioni disponibili nella categoria “Graduati”, circostanza che avrebbe potuto costituire un ostacolo al trasferimento richiesto. Il vizio dedotto e ritenuto sussistente dal TAR è quindi il difetto della necessaria motivazione rafforzata.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante sospensione immediata con effetto conformativo pieno, ma ai fini del riesame. Ha rilevato, con riferimento alle sedi di Caserta e Santa Maria Capua Vetere, che il diniego non esponeva argomentazioni concrete circa l’eventuale infungibilità delle posizioni disponibili nella categoria “Graduati”. Tale carenza impediva di ritenere adeguatamente motivato il rigetto dell’istanza di trasferimento temporaneo. Il Ministero della Difesa è stato pertanto ordinato di riesaminare l’istanza e di adottare, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, un provvedimento di conferma o di revoca del precedente diniego. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 16 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. 151/2001
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di assegnazione temporanea proposta dal militare; il diniego deve essere adeguatamente motivato anche in relazione alla concreta fungibilità o infungibilità delle posizioni disponibili.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR, che è stata accolta ai fini del riesame.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo a una richiesta di trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. 151/2001, il diniego deve contenere una motivazione concreta e rafforzata sulle ragioni organizzative che impediscono l’assegnazione, compresa l’eventuale infungibilità delle posizioni disponibili.
- La mera indicazione dell’esistenza di esigenze organizzative non è sufficiente a sostenere il diniego di trasferimento temporaneo quando l’amministrazione non chiarisce in concreto perché le posizioni disponibili non siano fungibili rispetto al richiedente.
- Quando il diniego di trasferimento temporaneo presenta una carenza motivazionale riferita alle sedi richieste, la tutela cautelare può essere accordata imponendo all’amministrazione un riesame entro un termine prefissato, con adozione di un nuovo provvedimento di conferma o revoca.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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