Sentenza del 11/03/2020 n. 6859 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. (OMISSIS) con il quale l'Agenzia aveva riclassato un immobile sito a Roma (microzona Salario-Trieste) dalla categoria A/4 classe 4 alla categoria A/1 classe 3, deducendo che il provvedimento di classamento adottato ai sensi della L. n. 311/2004, art. 1, comma 335, era privo di specifica motivazione in relazione alle caratteristiche concrete dell'unità immobiliare (qualità urbana, qualità ambientale, caratteristiche edilizie) e si limitava a richiamare parametri generali di scostamento tra valore di mercato e valore catastale.
La decisione
La CTR del Lazio aveva accolto l'appello della contribuente dichiarando illegittimo l'avviso per mancata indicazione delle ragioni specifiche che avevano determinato la riclassificazione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, ma la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo infondato il motivo: ha confermato il principio secondo cui, pur essendo legittima la revisione ai sensi dell'art. 1, comma 335 della L. n. 311/2004, il provvedimento di classamento deve contenere, oltre il riferimento ai parametri generali, l'indicazione degli elementi concreti (tra cui quelli previsti dal D.P.R. n. 138/1998, art. 8) che hanno inciso sul diverso classamento; in mancanza il provvedimento è illegittimo. Spese compensate.
Norme richiamate
L. n. 311 del 2004
Autorizza la revisione/riclassamento parziale dei parametri catastali per correggere significativi scostamenti tra valore di mercato e valore catastale; tuttavia l'applicazione di tale disposizione non esonera l'amministrazione dall'obbligo di motivare con riferimento agli elementi concreti che hanno determinato lo scostamento e la riclassificazione.
D.P.R. n. 138 del 1998
Individua i criteri tecnici di estimo catastale (qualità urbana e ambientale della microzona, caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato) che devono concretamente essere considerati e che l'atto di riclassamento deve rendere evidenti per consentire la verifica e la difesa del contribuente.
Codice di Procedura Civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma invocata dall'Agenzia quale motivo di ricorso per cassazione (violazione di legge); la Corte ha esaminato la questione di legittimità di diritto alla luce della normativa di settore e della giurisprudenza consolidata.
Corte Costituzionale
Ha sottolineato l'obbligo rigoroso di motivazione degli atti di riclassamento a carattere 'diffuso', richiedendo che siano indicate le concrete ragioni che giustificano la riclassificazione della singola microzona/unità.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
es. Cass. nn. 3156/2015, 22900/2017, 31829/2018, 19810/2019
Orientamento consolidato che richiede che il provvedimento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335 L. 311/2004, oltre al richiamo ai parametri generali, consenta di evincere gli elementi concreti (quali quelli indicati dall'art. 8 DPR 138/1998) che hanno determinato il diverso classamento; in mancanza il provvedimento è carente di motivazione e illegittimo.
Massime di principio
- Un provvedimento di riclassamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335 L. n. 311/2004 non può limitarsi a richiamare il generico scostamento tra valore di mercato e valore catastale: deve indicare gli elementi concreti che hanno determinato tale scostamento (qualità urbana e ambientale della microzona, caratteristiche edilizie dell'unità e del fabbricato).
- L'obbligo motivazionale è particolarmente rigoroso quando il provvedimento ha carattere 'diffuso' (interessa più immobili/microzone): la motivazione deve porre il contribuente in grado di conoscere ex ante le ragioni specifiche e predisporre le difese.
- Se l'atto amministrativo è generico e non specifica le ragioni materiali del riclassamento, il contribuente può ottenere l'annullamento attraverso il giudizio tributario; l'Ufficio non può poi in giudizio addurre cause diverse da quelle enunciate nell'atto.
- Per l'Amministrazione: quando si procede a riclassamenti 'diffusi' è opportuno riportare nei provvedimenti i dati essenziali del procedimento estimativo e i riferimenti agli atti (richiesta comunale, determinazione dell'Agenzia del territorio, dati tecnici) che hanno determinato la revisione.
- In sede processuale, in presenza di consolidamento giurisprudenziale intervenuto dopo la proposizione del ricorso, la Corte può compensare le spese processuali.
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