Cassazione Penale, Sentenza n. 17026/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per furto (artt. 624, 625 c.p.) per otto mesi di reclusione e Euro 200 di multa. I motivi dedotti: (1) rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria relativa alla deposizione di Antonio Di Lillo e mancata ammissione della prova raccolta con investigazioni difensive; (2) vizio motivazionale per non aver valorizzato le argomentazioni difensive e le presunte contraddizioni nei verbali dei carabinieri; (3) rifiuto della messa alla prova (messa alla prova) sulla base della biografia penale; (4) mancato riconoscimento del delitto come tentato perché i beni non sarebbero mai stati impossessati; (5) contestazione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 2 (violenza sulle cose/danneggiamento) per l'assenza di prova del danneggiamento; (6) contestazione dell'aggravante ex art. 625, comma 1, n. 7 (cosa esposta alla pubblica fede) perché il fondo non sarebbe luogo aperto al pubblico e l'esposizione non deriverebbe da fatto umano; (7) invocazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. per il comportamento post delictum (restituzione e pagamento); (8) mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; (9) censura sulla dosimetria della pena; (10) richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive ed eccezione per un errore dell'UEPE nella predisposizione del programma di trattamento (numero ore lavoro per pubblica utilità sotto il minimo previsto dalla legge).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi come inammissibili o manifestamente infondati, confermando in sostanza la valutazione di merito sulla responsabilità e sulle circostanze. Sono state confermate la consumazione del furto e la sussistenza, secondo i giudici di merito, delle aggravanti ritenute. Sono state respinte le censure relative alla prova, alla messa alla prova, alla qualificazione come tentato, alla causa di non punibilità ex art. 131-bis e alle attenuanti generiche. Tuttavia il decimo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte ha ritenuto che un errore dell'UEPE nella predisposizione del programma (indicazione di 4 ore settimanali invece del minimo di 6 previsto dalla L. n. 689/1981, art. 56-bis) non possa nuocere al condannato e il giudice di merito debba attivarsi per correggere tali sviste. Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata limitatamente alla richiesta di applicazione di sanzioni sostitutive e la causa è rinviata per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Lecce; per il resto la condanna rimane confermata.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Delitto di furto, norma sostanziale che costituisce il capo di imputazione principale; la sentenza ne conferma l'applicazione per la condotta descritta.
art. 625, primo comma, nn. 2 e 7 cod. pen.
Aggravanti: n.2 (violenza sulle cose) valutata come integrata in presenza di manomissioni o potature che richiedono attività di ripristino; n.7 (cosa esposta alla pubblica fede) applicabile anche quando l'esposizione deriva da condizione naturale della cosa e non necessariamente da volontà del proprietario.
art. 62, n. 4 e 6 cod. pen.
Circostanze attenuanti riconosciute in primo grado come equivalenti alle aggravanti; la Corte di cassazione conferma la valutazione complessiva delle circostanze operata dai giudici di merito.
art. 603 cod. proc. pen.
comma 2 e comma 3 menzionati
Nel processo con rito abbreviato in appello la facoltà delle parti di sollecitare integrazioni istruttorie è limitata; il giudice può integrare d'ufficio solo nei limiti dell'assoluta necessità.
art. 495, comma 1 cod. proc. pen.
Riferito alla valutazione dell'ammissibilità di prove sopravvenute; la Corte ricorda che l'ammissibilità deve essere valutata nei limiti normativi previsti ma non ha ritenuto che ciò alterasse il decision-making di merito.
art. 391-bis cod. proc. pen.
Investigazioni difensive; le dichiarazioni raccolte con questo istituto non hanno mutato la rappresentazione probatoria che aveva portato alla condanna.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e comportamento riparatorio: esclusa perché la pena edittale minima per il furto pluriaggravato supera il limite che renderebbe applicabile tale causa.
art. 545-bis, comma 2 cod. proc. pen.
Relazione istituzionale tra giudice e UEPE nella predisposizione del programma: se l'UEPE commette errori formali nella predisposizione del programma, questi non devono recare pregiudizio al condannato e il giudice deve intervenire per rettificare.
art. 56-bis L. n. 689/1981
Norma richiamata in rapporto al numero minimo di ore di lavoro per pubblica utilità; l'errore dell'UEPE nel computo delle ore è causa di intervento correttivo da parte del giudice.
art. 132 e 133 cod. pen.
Principi direttivi per la determinazione della pena e la sua graduazione; la discrezionalità del giudice di merito nella dosimetria è riconfermata e non sindacabile in cassazione salvo vizio logico o arbitrario.
Massime di principio
- In sede di giudizio abbreviato in appello la possibilità per le parti di ottenere raccolta di nuova prova è più limitata: il giudice può integrare d'ufficio solo se sussiste assoluta necessità ai sensi dell'art. 603 c.p.p.
- La Corte di cassazione non è luogo per una rivalutazione del merito né per contestare il significato probatorio degli elementi già valutati dal giudice di merito; le censure devono dimostrare vizi logico-giuridici nella motivazione per essere ammesse.
- Per distinguere furto consumato da tentativo è decisiva la effettiva, anche se temporanea, disponibilità della refurtiva da parte dell'agente: se l'agente ha conseguito la piena disponibilità della cosa, il reato è consumato.
- L'aggravante della 'violenza sulle cose' si realizza quando l'agente compie manomissioni o potature che comportano un danno o richiedono un'attività di ripristino; la mera manipolazione senza danno non integra l'aggravante.
- L'aggravante per cose esposte alla pubblica fede può operare anche quando l'esposizione deriva da una condizione naturale e non necessariamente da una volontà del proprietario.
- Errori formali o di contenuto del programma predisposto dall'UEPE non possono penalizzare il condannato: il giudice deve attivarsi per correggere le sviste e adeguare la misura sostitutiva alle previsioni di legge.
- La messa alla prova e il riconoscimento delle attenuanti generiche restano aree di valutazione discrezionale del giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione risulta illogica o manifesta priva di elementi probatori.
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