Cassazione Penale, Ordinanza n. 16592/2025 del 05/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo la censura non proponibile in cassazione per difetto di previa deduzione in appello e comunque infondata nel merito sulla determinazione della pena.
Esito
Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che aveva confermato la condanna per il tentativo di furto in abitazione. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, sostenendo che la sanzione fosse stata determinata in modo erroneo anche tenendo conto della natura di delitto tentato. La Corte di cassazione ha rilevato che tale censura non risultava essere stata previamente dedotta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.; ha inoltre osservato che, comunque, la doglianza era manifestamente infondata perché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo gli artt. 132 e 133 c.p., e nel caso concreto la motivazione sulla pena era stata adeguatamente resa.
Norme richiamate
art. 56 c.p.
Richiamato per qualificare il fatto come delitto tentato.
art. 624-bis c.p.
Norma incriminatrice del reato contestato, richiamata insieme all'art. 56 c.p.
art. 606, comma 3, c.p.p.
La censura non può essere proposta in cassazione se non è stata previamente dedotta come motivo di appello, a pena di inammissibilità.
art. 132 c.p.
La determinazione della pena deve avvenire nell'ambito della discrezionalità del giudice secondo i criteri legali di commisurazione.
art. 133 c.p.
Il giudice di merito esercita la discrezionalità nella graduazione della pena tenendo conto dei parametri indicati dalla norma.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che non risultino previamente dedotte con i motivi di appello, quando la legge le assoggetti a pena di inammissibilità.
- La doglianza sulla determinazione della pena è inammissibile se mira a sollecitare una nuova valutazione di merito, poiché la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- Nel caso di reato tentato, la mera deduzione che la pena non abbia tenuto adeguatamente conto del tentativo non consente, di per sé, una revisione in cassazione se la censura investe il merito della commisurazione della sanzione.
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