Sentenza n. 13064/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nel Casellario Informatico dei contratti pubblici della notizia della risoluzione per grave inadempimento di un contratto d'appalto
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ha impugnato l'annotazione disposta dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, relativa alla risoluzione del contratto stipulato con un Comune per lavori di urbanizzazione primaria presso un cimitero. La risoluzione era stata adottata dalla stazione appaltante dopo che l'impresa aveva manifestato l'intenzione di risolvere il contratto per grave inadempimento del Comune, lamentando la mancata approvazione e il mancato pagamento del primo SAL, nonché la sospensione illegittima dei lavori. L'impresa aveva inoltre instaurato un giudizio civile prima dell'adozione della risoluzione da parte del Comune, chiedendo l'accertamento dell'inadempimento dell'ente e della legittimità della propria risoluzione. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione dell'art. 213 d.lgs. n. 50/2016, l'eccesso di potere per omessa o carente istruttoria, carenza dei presupposti e travisamento dei fatti, nonché la violazione dei principi di proporzionalità, buon andamento, parità di trattamento e imparzialità. L'impresa ha sostenuto che l'ANAC avesse recepito acriticamente la versione della stazione appaltante senza verificare adeguatamente la vicenda contrattuale e senza considerare la diversa ricostruzione dei fatti e il contenzioso civile già instaurato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l'annotazione. Il Collegio ha chiarito che, per le risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, l'obbligo di motivare specificamente l'utilità della notizia può essere alleggerito, poiché il legislatore ha già individuato tali fatti come astrattamente utili ai fini del Casellario. Tuttavia, l'ANAC deve verificare la non manifesta infondatezza della segnalazione e non può limitarsi a recepire la ricostruzione della stazione appaltante. L'Autorità non deve sostituirsi al giudice ordinario nell'accertamento definitivo dell'inadempimento contrattuale, ma deve svolgere un'istruttoria sufficiente a valutare l'utilità concreta dell'annotazione e deve tenere conto delle diverse ricostruzioni dei fatti, dando conto anche dell'eventuale contenzioso in corso. Nel caso concreto, l'ANAC e la stazione appaltante non hanno prodotto la relazione della direzione lavori, lo stato di consistenza, la relazione sull'andamento dei lavori e lo stesso provvedimento comunale di risoluzione, nonostante reiterati ordini istruttori del TAR. Le carenze documentali hanno impedito di verificare adeguatamente la vicenda, tanto più che la risoluzione comunale era intervenuta dopo la comunicazione dell'impresa e dopo la notifica dell'atto di citazione con cui essa aveva contestato l'inadempimento del Comune. Dal mancato adempimento degli ordini istruttori il Collegio ha tratto argomenti ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., ritenendo non adeguatamente approfondita dall'ANAC la vicenda prima dell'annotazione. L'ANAC è stata condannata al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
L'Anac “gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l'Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80” e stabilisce “le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84”.
La disposizione attribuisce all'ANAC il potere di gestire il Casellario e di individuare informazioni ulteriori utili, ma l'esercizio del potere richiede la verifica della non manifesta infondatezza dei fatti segnalati e della loro utilità concreta rispetto alle finalità del Casellario.
art. 8, comma 2, Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico
La sezione B contiene, tra l'altro, “le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a: i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio”.
Le risoluzioni contrattuali per grave inadempimento, anche se contestate giudizialmente, costituiscono informazioni astrattamente annotabili; ciò non esonera l'ANAC da un'istruttoria adeguata sulla non manifesta infondatezza e sull'utilità concreta della notizia.
art. 64, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti relativamente all'onere di fornire elementi di prova.
Il mancato adempimento degli ordini istruttori può essere valutato dal giudice come elemento a carico della parte onerata della produzione documentale; nel caso concreto, il mancato deposito degli atti richiesti ha corroborato il difetto di approfondimento della vicenda da parte dell'ANAC.
Massime di principio
- L'annotazione nel Casellario informatico di una risoluzione contrattuale per grave inadempimento può essere astrattamente giustificata dalla rilevanza della notizia, ma l'ANAC deve comunque verificare che i fatti segnalati non siano manifestamente infondati e che l'annotazione sia concretamente utile rispetto alle finalità del Casellario.
- L'ANAC, nell'esercizio del potere di annotazione, non può sostituirsi al giudice ordinario nell'accertamento definitivo della gravità o dell'imputabilità dell'inadempimento contrattuale; deve però svolgere un'istruttoria sufficiente a escludere l'immediata e manifesta infondatezza della segnalazione.
- Quando l'operatore economico prospetta una ricostruzione dei fatti diversa da quella della stazione appaltante, soprattutto se ha già instaurato un giudizio per far accertare l'inadempimento della stazione appaltante, l'ANAC deve acquisire e considerare gli elementi essenziali della vicenda e dare sinteticamente conto della diversa ricostruzione e del contenzioso in corso.
- La mancata acquisizione di documenti essenziali, quali il provvedimento di risoluzione, le relazioni della direzione lavori e gli atti relativi all'esecuzione contrattuale, impedisce di ritenere adeguatamente istruito il procedimento di annotazione quando tali documenti siano necessari per valutare la non manifesta infondatezza e l'utilità concreta della segnalazione.
- Il giudice amministrativo può trarre argomenti di prova, ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., dal mancato adempimento degli ordini istruttori rivolti all'amministrazione o alla stazione appaltante, valorizzando tale comportamento nella valutazione del difetto di istruttoria.
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