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Sentenza

Sentenza n. 1035/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 301/2023 del Tribunale di Rimini, pubblicata il 21.11.2023.

Giustizia amministrativa202600210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 301/2023 del Tribunale di Rimini, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 301/2023 del Tribunale di Rimini, della quale era stata attestata la formazione del giudicato. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito in giudizio. L'ottemperanza è stata richiesta solo parzialmente, poiché risultavano pendenti altri giudizi relativi alla medesima sentenza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva e passata in giudicato, detratto quanto eventualmente già corrisposto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, su istanza della ricorrente, dovrà intervenire il commissario ad acta già nominato nel Direttore Generale dell'Ufficio scolastico della Regione Emilia-Romagna, con facoltà di subdelega a un dirigente o funzionario esperto. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 300 euro oltre spese generali e oneri accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, nonché di predisporre strumenti sostitutivi, come la nomina del commissario ad acta.

Massime di principio

  • La perdurante inadempienza dell'amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato e previamente notificata ai fini dell'esecuzione giustifica l'accoglimento del ricorso per ottemperanza e l'ordine di dare esecuzione alle statuizioni giudiziali.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l'adempimento dell'amministrazione e nominare fin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento.
  • Quando l'esecuzione richiesta è solo parziale perché pendono altri giudizi concernenti la medesima sentenza, tale circostanza può incidere sulla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, senza impedire l'accertamento dell'inadempimento e l'ordine di esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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