Cassazione Penale, Sentenza n. 7526/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del G.I.P. del 17/09/2021 che non convalidava il fermo di Carlomagno Franco e Conte Monica, gravemente indiziati di concorso in rapina. Il Procuratore deduceva, con più motivi: 1) che il G.I.P. avrebbe dovuto considerare solo gli elementi noti alla P.G. al momento del fermo e non circostanze sopravvenute; 2) che il pericolo di fuga doveva ravvisarsi in relazione allo stato di irreperibilità successivo alla rapina; 3) che la cittadinanza italiana degli indagati non poteva essere valutata come elemento escludente il pericolo di fuga; 4) vizio di motivazione dell'ordinanza (art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato che la convalida del fermo richiede la sussistenza di un pericolo di fuga fondato su elementi specifici e personalizzati, desumibili da circostanze concrete. Ha escluso che il semplice allontanamento dal luogo del reato o una momentanea irreperibilità costituiscano di per sé pericolo di fuga. Analogamente, lo stato di senza fissa dimora non è sufficiente a provare concretamente il rischio di sottrazione. Anche le indagini svolte per l'identificazione non dimostrano una sottrazione volontaria. Alla luce di ciò, i motivi del Procuratore non sono stati ritenuti idonei a contrastare la valutazione del G.I.P. e il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi; utilizzata per raggruppare e riassumere le doglianze del ricorrente ai fini dell'impugnazione in Cassazione.
art. 606 lett. b) cod.proc.pen.
Facoltà di censura in Cassazione per violazione di norme di diritto; il ricorrente invocava tal articolo per dedurre errori di diritto nella valutazione del G.I.P. riguardo al pericolo di fuga e agli elementi da considerare. La Corte ha ritenuto infondate tali censure perché il principio applicato dal G.I.P. è conforme alla giurisprudenza che richiede elementi specifici e personalizzati.
art. 606 lett. e) cod.proc.pen.
Censura relativa al vizio di motivazione; il ricorrente denunciava insufficiente motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ha ritenuto che la motivazione del G.I.P. fosse adeguata alla luce dei principi giurisprudenziali sul pericolo di fuga.
art. 384 comma 1 c.p.p.
Norma che disciplina il fermo dell'indiziato per pericolo di fuga; la Corte interpreta che il pericolo di fuga ai sensi di questa norma richiede elementi concretamente idonei a dimostrare che l'indagato si sia effettivamente posto in condizione di sottrarsi alle ricerche in modo sufficientemente sicuro, e non può essere ricavato dalla sola titolarità del reato o da una momentanea irreperibilità.
art. 274 lett. b) c.p.p.
Richiamato dalla giurisprudenza citata per distinguere la nozione di 'dato alla fuga' ai fini cautelari: l'equiparazione al pericolo di fuga è applicata in taluni contesti, ma la Corte ricorda che per la convalida del fermo ex art. 384 c.p.p. non si può automaticamente equiparare l'allontanamento momentaneo a un pericolo di fuga durevole.
Massime di principio
- Il pericolo di fuga ai fini della convalida del fermo non può essere desunto genericamente dal tipo di reato: occorrono elementi concreti, specifici e personalizzati relativi all'indagato.
- L'allontanamento dal luogo del reato e la momentanea irreperibilità non sono di per sé sufficienti a fondare il pericolo di fuga; va dimostrato che l'indagato si sia posto in condizione di sottrarsi in modo stabile alle ricerche.
- Lo stato di senza fissa dimora o la cittadinanza italiana non costituiscono automaticamente prova del pericolo di fuga; devono essere valutati nel contesto e con altri elementi concreti.
- Le attività investigative svolte per identificare gli indagati non vanno automaticamente lette come indizio di una volontaria sottrazione alle ricerche.
- In impugnazioni per violazione di diritto o per vizio di motivazione (art. 606 cod.proc.pen.), la Cassazione richiede che le doglianze dimostrino un errore giuridico o logico-applicativo chiaro rispetto ai principi consolidati, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
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