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Sentenza

Sentenza del 05/09/2022 n. 26148 - Corte di Cassazione

IRPEF - Redditi soggetti a tassazione separata - Rinuncia al diritto di opzione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Il contenzioso riguarda la qualificazione fiscale di una somma percepita dal socio C.D. in esecuzione di un accordo transattivo con la banca. In seguito a delibere assembleari che determinavano la trasformazione della banca cooperativa in S.p.A. e l'emissione di obbligazioni convertibili, i soci avevano impugnato le delibere per violazione del diritto di opzione. In appello le parti transigevano: le banche corrispondevano ai soci complessivi Euro 20.000.000 (a C.D. Euro 26.660) per l'abbandono del contenzioso e la rinuncia al diritto di opzione. L'Agenzia riteneva che le somme fossero corrispettivo per l'assunzione di obblighi di fare/non fare/permmettere e quindi tassabili ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. l) T.U.I.R.; il contribuente sosteneva, in alternativa, che non fossero imponibili o, in via subordinata, che rientrassero tra i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-bis) (cessione onerosa di partecipazioni non qualificate), imponendosi l'imposta sostitutiva del 12,5%.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia e confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale. Ha stabilito che la somma corrisposta costituisce corrispettivo per la rinuncia a titolo oneroso del diritto di opzione e, sul piano sostanziale, è assimilabile a una cessione onerosa del diritto stesso. Pertanto il reddito deve essere qualificato ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c-bis) T.U.I.R. (redditi diversi riconducibili alla cessione di partecipazioni/diritti) e non come corrispettivo per assunzione di obblighi ex lett. l). La Corte ha motivato che la rinuncia ha comportato la perdita del diritto a fronte di un corrispettivo e un vantaggio economico per BPU; ha richiamato la circolare n. 52/E/2004 e giurisprudenza consolidata. L'Agenzia è stata condannata alle spese e all'obbligo di restituzione dell'eccedenza versata.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, lett. c-bis) T.U.I.R.

    I compensi ottenuti per la 'cessione' di partecipazioni, titoli o diritti rappresentativi di partecipazioni (anche tramite rinuncia onerosa al diritto di opzione) sono qualificabili come redditi diversi e assoggettabili al regime dell'imposta sostitutiva previsto per le cessioni di partecipazioni non qualificate.

  • art. 67, comma 1, lett. l) T.U.I.R.

    Riguarda i corrispettivi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere; la Corte ha escluso l'applicazione di questa fattispecie quando, per sostanza, si tratta di rinuncia onerosa a un diritto (disposizione dello stesso) anziché assunzione di un'obbligazione.

  • D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art. 5

    Rimanda al regime dell'imposta sostitutiva applicabile ai redditi diversi riconducibili a cessioni di partecipazioni non qualificate (aliquota applicabile indicata dal giudice come alternativa considerata dal contribuente).

  • Circolare Agenzia delle Entrate 10 dicembre 2004, n. 52/E (punto 2.2.5.)

    Attribuisce ai redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lett. c-bis) anche la cessione di partecipazioni, titoli o diritti che rappresentano percentuali di diritti di voto o partecipazioni di capitale; la Corte l'ha richiamata per supportare l'equiparazione tra rinuncia onerosa al diritto di opzione e cessione onerosa del diritto stesso.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (T.U.I.R.)

    Quadro normativo generale dell'imposizione dei redditi: la decisione si fonda sull'interpretazione sostanziale delle categorie di reddito previste dal T.U.I.R.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (richiamato processualmente)

    Norma di diritto processuale civile relativa ai motivi di ricorso per cassazione; citata dall'Agenzia nella prospettazione di violazione di norme tributarie e impugnazione della qualificazione fiscale adottata dal giudice di appello.

Massime di principio

  • La rinuncia a titolo oneroso a un diritto patrimoniale (es. diritto di opzione) va analizzata nella sua sostanza: se comporta la perdita del diritto a fronte di un corrispettivo e genera un vantaggio economico per il soggetto che lo acquisisce, deve essere trattata come una cessione onerosa del diritto.
  • Quando la somma ricevuta è commisurata alla partecipazione societaria e collegata al diritto rinunciato, ciò rafforza la qualificazione come reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. c-bis) e non come corrispettivo per assunzione di obblighi ex lett. l).
  • Non è ammissibile usare la formula dell'assunzione di obblighi di fare/non fare/permmettere in modo generico per far rientrare in quella categoria somme che, per sostanza, remunerano la rinuncia o la cessione di diritti: l'analisi deve seguire la realtà economica e la funzione del pagamento.
  • Nelle transazioni giudiziarie occorre documentare chiaramente la natura del corrispettivo e la sua correlazione con i diritti oggetto della rinuncia/cessione; la prova per la parte che pretende un trattamento diverso dall'equiparazione a cessione grava su chi ne propone la qualificazione.
  • In ipotesi simili il contribuente può valutare l'interpello preventivo o conservare tutta la documentazione che dimostri il nesso tra importo percepito e rinuncia/cessione del diritto (criterio di proporzionalità rispetto alle quote societarie), perché il principio di sostanza prevale sulla forma negoziale.
  • Se l'Amministrazione tassa la somma in modo diverso dalla sostanziale natura economica (es. come corrispettivo per obblighi), è possibile agire per rimborso/contestazione: la giurisprudenza mostra apertura nel riconoscere il carattere di cessione onerosa della rinuncia a diritti patrimoniali.

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