Sentenza n. 931/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Autorizzazione unica regionale per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico e delle opere di connessione; con motivi aggiunti, atti relativi alla VIA e alla stazione elettrica di connessione alla rete di trasmissione nazionale
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’autorizzazione unica regionale relativa a un impianto eolico e alle opere connesse, lamentando che il cavidotto fosse stato collocato sui loro terreni, in prossimità della viabilità pubblica esistente, invece che direttamente sotto la sede stradale. Hanno dedotto violazione dei principi di tutela della proprietà, ragionevolezza e proporzionalità, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e travisamento dei presupposti, sostenendo che l’alternativa viaria fosse tecnicamente equivalente e non comportasse apprezzabili maggiori costi. Con motivi aggiunti, proposti dopo l’accesso agli atti, hanno contestato gli atti relativi alle opere di connessione e alla stazione elettrica di Torremaggiore, sostenendo che tali opere non fossero state adeguatamente sottoposte a VIA, nonché l’illegittimità della proroga della VIA per incompetenza dell’autorità emanante e tardività dell’istanza, e l’erronea estensione della VIA alle opere di rete. La controinteressata e Terna hanno eccepito, tra l’altro, l’incompetenza funzionale del TAR Puglia sui motivi aggiunti, la tardività delle impugnazioni e il difetto di interesse.
La decisione
Il ricorso introduttivo è stato respinto. Il TAR ha ritenuto tempestiva l’impugnazione dell’autorizzazione unica, poiché per soggetti direttamente incisi dal procedimento espropriativo il termine decorre dalla piena conoscenza dell’effettiva lesione, acquisita mediante le comunicazioni individuali relative al procedimento espropriativo, e non dalla pubblicazione dell’atto sul BUR, avente funzione di pubblicità legale generale. È stata inoltre respinta l’eccezione di tardiva impugnazione della VIA, poiché la censura principale riguardava la localizzazione del cavidotto e l’incidenza sulla proprietà privata, profilo distinto dalla compatibilità ambientale oggetto della VIA. Nel merito, la scelta del tracciato è stata qualificata come valutazione tecnico-discrezionale, sindacabile solo per irragionevolezza, illogicità o travisamento dei presupposti, il cui onere probatorio gravava sui ricorrenti. Il giudice ha rilevato che il tracciato era stato definito alla luce delle prescrizioni paesaggistiche, che imponevano l’interramento delle opere nel sedime della viabilità esistente, vietavano l’apertura di nuove strade e imponevano specifiche modalità per gli attraversamenti, nonché delle prescrizioni del Consorzio di bonifica relative alle interferenze con la rete irrigua. Ha inoltre considerato che sui fondi gravava una mera servitù per il cavidotto, senza espropriazione della proprietà né modifica della destinazione agricola, su superfici limitate rispetto all’estensione complessiva dei terreni. I ricorrenti non hanno dimostrato che il tracciato sotto la sede stradale fosse concretamente equivalente sotto i profili tecnico, economico, paesaggistico e idraulico. Quanto ai motivi aggiunti, il TAR ha dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Lazio, sede di Roma, rilevando che essi riguardavano atti autonomi relativi alla stazione elettrica inserita nella rete di trasmissione nazionale. Tali atti non erano presupposti, in senso tecnico, dell’autorizzazione unica impugnata, poiché la loro eventuale caducazione non avrebbe inciso sulla validità o efficacia dell’autorizzazione né avrebbe impedito la realizzazione dell’elettrodotto mediante il collegamento ad altra infrastruttura. Le ulteriori eccezioni relative ai motivi aggiunti sono state assorbite. È stata disposta la riassunzione davanti al TAR Lazio nei termini di legge, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 12 d.lgs. 387/2003
Disciplina l’autorizzazione unica per la realizzazione e l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse.
art. 17 d.P.R. 327/2001
Le comunicazioni individuali del procedimento espropriativo hanno consentito ai proprietari di acquisire la piena conoscenza dell’incidenza concreta delle opere sui loro fondi, rilevante ai fini della decorrenza del termine di impugnazione.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione alle eccezioni formulate dalla controinteressata con memoria.
Massime di principio
- Per il proprietario direttamente inciso da un procedimento espropriativo connesso a un’opera pubblica o di pubblica utilità, il termine per impugnare l’autorizzazione non decorre necessariamente dalla pubblicazione dell’atto su un bollettino ufficiale, ma dalla piena conoscenza individuale dell’effettiva incidenza dell’opera sul fondo, quando tale conoscenza emerga dalle comunicazioni del procedimento espropriativo.
- La mancata impugnazione della VIA non preclude la contestazione dell’autorizzazione finale per vizi relativi alla localizzazione dell’opera e all’incidenza sulla proprietà privata, quando tali profili siano estranei alla valutazione di compatibilità ambientale propria della VIA.
- La scelta del tracciato di un’opera infrastrutturale costituisce esercizio di discrezionalità tecnica e può essere censurata in sede di legittimità soltanto per irragionevolezza, illogicità o travisamento dei presupposti; chi contesta la scelta deve dimostrare concretamente l’equivalenza tecnica, economica e ambientale dell’alternativa proposta.
- La costituzione di una servitù per il passaggio interrato di un cavidotto, senza espropriazione della proprietà e senza alterazione della destinazione agricola del fondo, può costituire un sacrificio proporzionato quando sia limitato e giustificato da prescrizioni paesaggistiche, idrauliche o tecniche risultanti dall’istruttoria.
- Gli atti relativi a un’infrastruttura della rete di trasmissione nazionale rientrano nella competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio; tale competenza opera autonomamente quando gli atti siano frutto di un procedimento distinto e non costituiscano presupposti, in senso tecnico, dell’autorizzazione impugnata davanti a un diverso TAR.
- La mera connessione materiale o funzionale tra opere autorizzate con procedimenti distinti non fonda la competenza per connessione se manca un rapporto di presupposizione tecnica o giuridica, ossia un nesso causale tale per cui la caducazione dell’atto presupposto incida sulla validità o sull’efficacia dell’atto consequenziale.
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