Sentenza n. 3468/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8568/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 8568/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo che il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, con le medesime modalità previste per il personale di ruolo. La sentenza era stata notificata al Ministero il 21 gennaio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 17 settembre 2025, ed era quindi divenuta definitiva. Nonostante ciò, l'Amministrazione era rimasta inadempiente. La ricorrente ha chiesto l'accertamento della mancata esecuzione del giudicato, l'ordine al Ministero di provvedere entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in ragione della definitività della sentenza del giudice ordinario e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002 e che gli atti dell'incarico dovranno essere depositati esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato, anche mediante l'ordine all'Amministrazione di provvedere entro un termine e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il giudice ha ritenuto inutilmente decorso il termine previsto dalla disposizione prima di ordinare l'esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell'Amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la successiva liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con richiamo agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all'adempimento dell'incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Il termine per la presentazione della parcella del commissario decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza e la sua inosservanza comporta decadenza.
Massime di principio
- Quando una sentenza del giudice ordinario è divenuta definitiva e l'Amministrazione non vi ha dato esecuzione, il giudice amministrativo può accertare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio o comunque assegnato nella decisione, ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta contestualmente all'ordine di esecuzione, come misura per l'eventuale ulteriore inerzia dell'Amministrazione; l'incarico di ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Ai fini dell'ottemperanza, la definitività del titolo può essere comprovata dalla certificazione della cancelleria attestante la mancata impugnazione, unitamente all'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il termine per la presentazione della parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
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