Cassazione Civile, Ordinanza n. 09272/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un invito al pagamento del contributo unificato emesso nei confronti di un privato, in relazione a un giudizio amministrativo da lui promosso contro il diniego del Ministero dell'Istruzione al riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in Romania. Nel giudizio amministrativo erano stati proposti ricorso principale e successivi motivi aggiunti. L'amministrazione sosteneva che i motivi aggiunti avessero ampliato il thema decidendum impugnando anche atti ulteriori e diversi da quelli già gravati, con conseguente autonoma debenza del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, commi 6 bis e 6 bis.1, d.P.R. 115/2002. Il giudice tributario di primo e secondo grado aveva invece escluso il presupposto impositivo, ritenendo che i motivi aggiunti avessero natura meramente confermativa e si inserissero in una connessione forte con l'atto originariamente impugnato. Con il ricorso per cassazione il TAR deduceva violazione e falsa applicazione della disciplina sul contributo unificato e dei principi sul rapporto tra ricorso principale e motivi aggiunti nel processo amministrativo, sostenendo che, in concreto, i motivi aggiunti avevano esteso l'impugnazione ad atti nuovi e avrebbero dovuto far sorgere l'obbligazione tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse, per un verso, manifestamente infondata perché la decisione impugnata si era già conformata al principio secondo cui, ai fini del contributo unificato, occorre verificare se i motivi aggiunti determinino un considerevole ampliamento del thema decidendum e se vi sia una connessione forte con il provvedimento originario; per altro verso, ha dichiarato il motivo inammissibile nella parte in cui chiedeva una diversa qualificazione della connessione tra gli atti, perché tale valutazione è riservata al giudice di merito. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito che aveva escluso la debenza ulteriore del contributo unificato. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., oltre alla condanna in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 43 c.p.a.
Viene richiamato per distinguere tra motivi aggiunti propri e impropri, ma la distinzione non è ritenuta decisiva ai fini del contributo unificato.
art. 13, commi 6 bis e 6 bis.1, d.P.R. 115/2002
Il presupposto impositivo va verificato in concreto, accertando se i motivi aggiunti producano un considerevole ampliamento del thema decidendum e una connessione forte con l'atto originario.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare violazione di legge, ma la censura è stata respinta perché in parte infondata e in parte inammissibile.
art. 380 bis c.p.c.
Norma procedurale richiamata nel percorso decisorio camerale.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Base della condanna del ricorrente a una somma equitativamente determinata per responsabilità aggravata.
Massime di principio
- Ai fini del contributo unificato nel processo amministrativo, la distinzione tra motivi aggiunti propri e impropri non è di per sé decisiva; occorre verificare se l'atto introdotto ampli in modo considerevole il thema decidendum della causa principale.
- Quando i motivi aggiunti sono proposti in connessione forte con l'atto originariamente impugnato e non determinano un significativo ampliamento dell'oggetto del giudizio, non sorge un autonomo presupposto impositivo per il contributo unificato.
- La qualificazione della connessione tra provvedimento originario e atti sopravvenuti o ulteriori è una valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è liberamente riesaminabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa ricostruzione fattuale e una diversa qualificazione della natura dell'impugnazione.
- Il principio unionale richiamato impone un accertamento sostanziale della portata dei motivi aggiunti, con attenzione alla pregiudizialità-dipendenza tra gli atti e all'effettivo ampliamento del perimetro della lite.
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