Cassazione Civile, Ordinanza n. 16523/2022 del 23/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IRES, IVA e IRAP relativi agli anni d'imposta 2006, 2007 e 2008, impugnati dalla società contribuente. In primo grado i ricorsi, riuniti, sono stati rigettati; in appello la Commissione tributaria regionale ha confermato la decisione, ritenendo l'atto di gravame privo di specifiche critiche alla sentenza appellata e quindi sostanzialmente inidoneo a fondare la riforma. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi limitatamente al capo riguardante il contestato mancato versamento di ritenute d'imposta sugli utili erogati al socio minoritario e le relative sanzioni: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo e mancata presa di posizione sui singoli punti di censura; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c. sul riparto dell'onere della prova; con il terzo ha dedotto violazione o falsa applicazione dell'art. 1 della L. 16 dicembre 1991, n. 398. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché la CTR aveva, nella sostanza, fondato la decisione sulla inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi di gravame, reputandoli generici e non idonei a censurare la sentenza di primo grado. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile anche perché, pur formalmente riferito all'omesso esame di un fatto decisivo, mirava in realtà a sollecitare una nuova valutazione del contenuto dell'appello e della motivazione del giudice di merito. I motivi secondo e terzo, diretti al merito della pretesa tributaria e a questioni di onere probatorio e disciplina agevolativa, sono stati giudicati comunque inconferenti rispetto alla ratio processuale posta a base della decisione impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 380 bis-1 c.p.c.
richiamato come norma che consente la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato dal ricorrente per denunciare omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non attingeva la ratio decidendi
art. 2697 c.c.
richiamato nel secondo motivo per contestare il riparto dell'onere probatorio, ma la doglianza è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio processuale della sentenza impugnata
art. 1 L. 16 dicembre 1991, n. 398
richiamato nel terzo motivo per dedurre violazione della disciplina di settore, ma senza incidere sulla ratio dell'inammissibilità dell'appello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso è inammissibile quando i motivi non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non la aggrediscono in modo specifico e pertinente.
- Se la decisione di merito si fonda sulla inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, sono inconferenti le censure che attaccano il merito della pretesa tributaria senza superare il rilievo processuale posto a base della pronuncia.
- La denuncia di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del contenuto degli atti o per supplire alla mancata critica della motivazione di merito.
- Le doglianze in tema di onere della prova o di disciplina sostanziale del rapporto non sono scrutinabili utilmente in cassazione se la sentenza impugnata si regge su una preliminare ragione processuale autonoma e decisiva.
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