Cassazione Penale, Sentenza n. 24024/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di liberazione anticipata per i semestri compresi tra il 7 aprile 2017 e il 7 aprile 2019; dedotta violazione dei diritti della difesa per aver proceduto all'udienza ignorando una presunta richiesta, inoltrata dal difensore di fiducia, di partecipazione da remoto e per aver nominato un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p., impedendo così l'intervento del difensore di fiducia.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Il Tribunale ha ritenuto che le asserzioni del ricorrente non erano adeguatamente provate e che il verbale di udienza contraddiceva la doglianza circa l'esistenza di una richiesta formale di partecipazione da remoto. Pertanto non è stata applicata la regola giurisprudenziale che vieta la sostituzione con difensore d'ufficio quando l'assenza del difensore di fiducia è dovuta a malfunzionamento improvviso del sistema di videoconferenza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Consente la nomina di un difensore d'ufficio; nel caso di specie la Corte ha ritenuto legittima la nomina in mancanza di prova della richiesta formale di partecipazione da remoto e quindi in assenza del presupposto che renderebbe illegittima la sostituzione.
art. 178, lett. c), cod. proc. pen.
Norma richiamata nella giurisprudenza relativa alla nullità per violazione del diritto di difesa; qui la Corte ha ritenuto che la fattispecie non si configurasse per mancanza del presupposto fattuale.
art. 179, cod. proc. pen.
Norma sulle nullità sanabili e insanabili; la Corte ha valutato che non sussistessero gli elementi per dichiarare la nullità del procedimento o del provvedimento impugnato.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 16120 del 05/02/2021, Rv. 281357
Sez. 1, n. 16120 del 05/02/2021, Rv. 281357
Principio secondo cui, se l'impossibilità di partecipazione del difensore di fiducia è dovuta a un improvviso malfunzionamento del sistema di videoconferenza, è illegittima la sostituzione con difensore d'ufficio e ciò comporta nullità dell'udienza e del provvedimento; la Corte ha però ritenuto il principio non applicabile nel caso concreto per mancanza delle condizioni fattuali.
Massime di principio
- Una doglianza sulla mancata partecipazione telematica del difensore richiede allegazioni e prove concrete (es. richieste formali, documentazione tecnica, verbali) per essere accolta.
- La nomina di un difensore d'ufficio ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. non è di per sé illegittima: diventa problematico solo se è dimostrabile che l'assenza del difensore di fiducia è dovuta a un malfunzionamento imprevedibile della videoconferenza e che era stata tempestivamente chiesta la partecipazione da remoto.
- Il verbale di udienza è prova rilevante e può smentire dichiarazioni successive del detenuto; contestazioni generiche e non documentate rischiano l'inammissibilità del ricorso per carenza di concretezza fattuale.
- In simili ricorsi è opportuno allegare fin dall'inizio tutte le comunicazioni, le istanze telematiche e ogni prova del malfunzionamento o della richiesta di collegamento remoto per evitare condanne per spese e sanzioni.
- La giurisprudenza prevede la nullità dell'atto solo in presenza di specifiche condizioni fattuali: senza tali elementi la Corte tende a dichiarare il ricorso inammissibile o infondato.
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