Ordinanza n. 37/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione di -OMISSIS-, trasmesso in data 27 ottobre 2025, con cui è stata disposta la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in favore del ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, chiedendone la sospensione cautelare. Il nulla osta era stato rilasciato nell’ambito della procedura attivata da un datore di lavoro successivamente destinatario di un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo, per la violazione dell’art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998. Il ricorrente, pur essendo entrato in Italia con visto d’ingresso, non aveva mai stipulato il contratto di lavoro. Tra le censure è stata prospettata anche l’illegittimità costituzionale della disciplina, lamentando l’assenza di una valutazione individuale della situazione del lavoratore prima della revoca. Il ricorrente ha inoltre allegato una PEC relativa alla possibile assunzione da parte di un diverso datore di lavoro, ma tale datore non risultava compiutamente identificato.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, ritenendo legittimamente configurabile la revoca del nulla osta ai sensi dell’art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022 come atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria. Tale potere è espressione di un controllo vincolato sui requisiti necessari per ottenere il provvedimento ampliativo e non richiede una distinta valutazione della situazione individuale del lavoratore. Il Collegio ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale prospettata, poiché consentire la permanenza in Italia di uno straniero entrato in assenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge, attraverso una procedura eccezionale che posticipa i controlli rispetto all’ingresso, determinerebbe un aggiramento del sistema dei flussi programmati. La possibile disponibilità di un diverso datore di lavoro è stata ritenuta irrilevante, perché non elimina la causa ostativa riferita al titolo originario. La precedente domanda di misure cautelari monocratiche era stata già respinta. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022
La revoca del nulla osta costituisce un atto di ritiro riconducibile alla revoca sanzionatoria e deriva dall’esercizio vincolato del controllo sui requisiti necessari per il rilascio del titolo.
art. 22, comma 12, d.lgs. 286/1998
La violazione delle norme sul lavoro degli stranieri da parte del datore di lavoro costituisce il presupposto ostativo richiamato nel provvedimento di revoca.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca del nulla osta al lavoro subordinato prevista dall’art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022 è riconducibile alla revoca sanzionatoria quando dipende dall’accertamento della mancanza o della sopravvenuta insussistenza dei requisiti necessari per il rilascio del titolo.
- Il potere di revoca del nulla osta fondato sulla verifica dei requisiti del datore di lavoro ha natura vincolata e non impone, ai fini del ritiro del titolo, una distinta valutazione della situazione personale del lavoratore.
- La possibilità che lo straniero sia successivamente assunto da un diverso datore di lavoro non elide la causa ostativa relativa al nulla osta originariamente rilasciato, poiché il nuovo rapporto richiede un autonomo titolo conforme ai presupposti di legge.
- La permanenza in Italia dello straniero non può essere fondata sul solo ingresso avvenuto con visto quando il titolo sottostante risulti privo dei presupposti sostanziali richiesti dalla legge; una diversa soluzione consentirebbe di aggirare il sistema dei flussi programmati d’ingresso.
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