Cassazione Penale, Ordinanza n. 31010/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato)
La controversia
Con decreto del 17/10/2023 il magistrato di sorveglianza di Spoleto ha respinto l'istanza presentata nell'interesse di una persona sottoposta a regime detentivo differenziato, volta ad essere autorizzata a utilizzare determinati farmaci per l'apparato respiratorio e per l'igiene orale. Avverso tale decreto è stato proposto ricorso, qualificato dal tribunale di sorveglianza come reclamo, ma la Corte ha rilevato che l'atto di impugnazione era stato sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, perché non iscritto nell'albo speciale al momento della proposizione del ricorso. Per tale ragione il ricorso è stato ritenuto inammissibile per vizio originario dell'atto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la sottoscrizione da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale dei cassazionisti integra una causa di inammissibilità ex art. 613, comma 1, c.p.p., con conseguente impossibilità di instaurare validamente il giudizio di legittimità. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
richiamato come base per la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta da soggetto non legittimato a sottoscrivere l'atto di cassazione
art. 613, comma 1, c.p.p.
il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale; la mancanza integra un vizio originario dell'atto
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura; alla declaratoria segue la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende
art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017
indicato come norma che ha inserito il comma 5-bis nell'art. 610 c.p.p.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione al momento della proposizione dell'impugnazione.
- La sottoscrizione del ricorso da parte di un difensore privo del necessario requisito di abilitazione integra un vizio originario dell'atto, che impedisce la valida instaurazione del giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso per tale ragione può essere dichiarata senza formalità di procedura e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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