Sentenza n. 5820/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio avverso il silenzio sull’istanza di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il richiedente aveva proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio, sostenendo che non fosse cessata la materia del contendere poiché la convocazione per l’appuntamento del 22 ottobre 2025, fissato dall’Ambasciata italiana a Islamabad, era stata comunicata soltanto all’Avvocatura dello Stato e non al diretto interessato né al suo procuratore. L’appellante deduceva quindi che la fissazione dell’appuntamento non aveva prodotto il soddisfacimento della pretesa azionata, non essendone venuto a conoscenza e non avendo potuto parteciparvi. Nel giudizio d’appello il Consiglio di Stato ha disposto approfondimenti istruttori; l’Amministrazione ha ammesso che la prima convocazione non era stata recapitata al richiedente a causa di un errore di trasmissione, comunicando tuttavia la fissazione di un nuovo appuntamento per il 26 marzo 2026. L’Amministrazione ha poi riferito che il richiedente non si era presentato e aveva comunicato di non avere più interesse al visto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato l’appello nella parte relativa alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere. La mera esistenza della convocazione del 22 ottobre 2025 non era sufficiente, perché non risultava che essa fosse stata comunicata al richiedente; anzi, l’Amministrazione aveva riconosciuto l’errore di trasmissione. Il TAR, pertanto, non avrebbe potuto dichiarare cessata la materia del contendere, non essendo stata dimostrata la soddisfazione della pretesa. Tuttavia, in ragione dell’evoluzione intervenuta nel grado d’appello, la domanda avverso il silenzio è stata dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse: la successiva fissazione dell’appuntamento del 26 marzo 2026, della quale era stata dimostrata la conoscenza da parte dello straniero e del suo procuratore, aveva superato l’inerzia amministrativa. Le spese del doppio grado sono state poste a carico del Ministero, secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’inerzia e l’erronea trasmissione della prima convocazione avevano determinato l’instaurazione e la prosecuzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base processuale dell’azione proposta contro il silenzio dell’Amministrazione sulla domanda di rilascio del visto.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione, in relazione alla definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 38 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione.
Massime di principio
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere presuppone che l’attività amministrativa intervenuta nel corso del giudizio abbia effettivamente soddisfatto la pretesa del ricorrente; non è sufficiente la mera esistenza di un atto o di un’attività interna se questa non è stata portata a conoscenza dell’interessato in modo idoneo a consentirgli di usufruirne.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione di un appuntamento propedeutico all’avvio dell’istruttoria può determinare il superamento dell’inerzia amministrativa soltanto quando sia dimostrata la conoscenza effettiva dell’appuntamento da parte dell’istante o del suo procuratore.
- Se l’Amministrazione supera l’inerzia nel corso del giudizio, la domanda avverso il silenzio può divenire improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anche quando il primo atto amministrativo non abbia soddisfatto la pretesa perché non comunicato all’interessato.
- La regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale consente di porre le spese a carico dell’Amministrazione quando la sua inerzia o un errore nella comunicazione dell’attività successivamente compiuta abbiano determinato l’instaurazione e la prosecuzione del giudizio, pur in presenza di una sopravvenuta improcedibilità.
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