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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06730/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di nulla osta alla fruizione di un credito d’imposta richiesto dalla società contribuente ai sensi dell’art. 1, commi 271-279, della l. n. 296/2006 per l’importo complessivo di euro 386.685,00. La CTP aveva accolto il ricorso della società. L’Agenzia delle entrate propose appello, ma la CTR Calabria dichiarò inammissibile il gravame ritenendo che l’Ufficio non avesse depositato la ricevuta di spedizione dell’atto di appello notificato a mezzo posta, con conseguente impossibilità di verificare la tempestività della costituzione in giudizio. In cassazione l’Agenzia dedusse violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, e dell’art. 22 del d.lgs. n. 546/1992, oltre all’art. 156 c.p.c., sostenendo che la CTR non si era conformata al principio affermato dalle Sezioni Unite n. 13452/2017: nel processo tributario, quando l’impugnazione è notificata direttamente a mezzo posta, il termine di trenta giorni per la costituzione decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario; inoltre, ai fini della tempestività, può essere sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento anziché della ricevuta di spedizione, purché nell’avviso la data di spedizione sia attestata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica o timbro datario, ovvero la ricezione risulti certificata entro il termine di decadenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha censurato la CTR per avere applicato un orientamento superato, pretendendo il deposito della ricevuta di spedizione entro trenta giorni dalla spedizione dell’appello invece che dalla ricezione del plico. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché riesamini la causa e provveda anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario disciplina la costituzione in giudizio dell’appellante; la Corte ne ha dato lettura coordinata con l’art. 22, nel senso che il termine decorre dalla ricezione del plico notificato a mezzo posta e non dalla sola spedizione.

  • art. 22 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in combinato disposto con l’art. 53, comma 2, per affermare che, in caso di notifica dell’atto introduttivo o dell’appello a mezzo del servizio postale universale, rileva la ricezione del plico o evento equipollente ai fini del termine di costituzione.

  • art. 156 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente a sostegno del principio di conservazione degli atti; la Corte non sviluppa un’autonoma ratio su tale norma, ma accoglie il motivo alla luce dell’orientamento delle Sezioni Unite sulla prova della tempestività.

  • art. 1, commi 271-279, l. n. 296/2006

    Norma sostanziale posta a base della richiesta di fruizione del credito d’imposta oggetto del diniego amministrativo impugnato nel giudizio tributario.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per cassazione, formulato come nullità della sentenza per violazione delle norme processuali sulla costituzione dell’appellante.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, quando la notificazione del ricorso o dell’appello avviene direttamente a mezzo del servizio postale universale, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio decorre dalla ricezione del plico da parte del destinatario, o da evento legalmente equipollente, e non dalla data di spedizione.
  • La mancanza della ricevuta di spedizione non comporta automaticamente l’inammissibilità dell’impugnazione se l’avviso di ricevimento reca l’attestazione postale della data di spedizione mediante stampigliatura meccanografica o timbro datario, poiché in tal caso l’avviso svolge la medesima funzione probatoria della ricevuta di spedizione.
  • Solo in difetto di tale attestazione postale la prova della tempestività della notifica può essere integrata da una certificazione dell’agente postale che attesti la ricezione del plico entro il termine di decadenza.
  • Il giudice di merito che dichiari l’inammissibilità dell’appello per mancato deposito della ricevuta di spedizione, senza considerare il diverso criterio di decorrenza del termine di costituzione affermato dalle Sezioni Unite, incorre in violazione di legge.
  • In materia processuale tributaria, la verifica della tempestività della costituzione deve essere condotta alla luce della funzione probatoria complessiva degli atti postali prodotti, evitando formalismi incompatibili con il principio di conservazione dell’atto quando la prova della tempestività risulti comunque raggiunta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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