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Sentenza

Sentenza n. 2392/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - a) del Decreto prot. n. -OMISSIS-, successivamente comunicato, con il quale il Prefetto della Provincia di Napoli ha adottato interdittiva antimafia, ai sensi degli artt. 84 e 92 D.lgs. n. 159/2011; b) di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione della ricorrente, ivi inclusi: b.1) la nota prot-OMISSIS-, a firma del Viceprefetto, recante trasmissione del decreto prefettizio; b.2) le informative n. -OMISSIS- del Comando Provinciale dei Carabinieri; b.3) il verbale del Gruppo Ispettivo Antimafia n.-OMISSIS-

Giustizia amministrativa202501789

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: interdittiva antimafia adottata dal Prefetto di Napoli, con gli atti istruttori e di trasmissione connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa destinataria)

Prevale il privato

La controversia

La società ha contestato l'interdittiva antimafia fondata sui rapporti di parentela dell'amministratore unico con soggetti ritenuti affiliati a un clan camorristico o condannati per associazione mafiosa e traffico di stupefacenti aggravato dal metodo mafioso. Ha dedotto, in particolare, l'insufficienza del quadro indiziario e l'illegittimo appiattimento della valutazione sui soli legami familiari, nonché l'omessa considerazione del fatto che l'attività commerciale costituisse l'unica fonte di sostentamento dell'amministratore. Il motivo accolto ha riguardato la violazione dell'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 e degli artt. 7 e seguenti della l. n. 241/1990, per la mancata comunicazione di avvio del procedimento e la conseguente pretermissione del contraddittorio procedimentale. La Prefettura aveva giustificato l'omissione richiamando la gravità degli indizi di contiguità mafiosa, l'immediata evidenza del collegamento criminale e la necessità di impedire la prosecuzione dell'attività in un contesto a elevato rischio di infiltrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso limitatamente alla censura procedimentale e ha annullato l'interdittiva, facendo salve le ulteriori determinazioni della Prefettura all'esito del contraddittorio. Ha ritenuto che l'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011 ponga il contraddittorio come regola e ne consenta l'omissione soltanto in presenza di particolari esigenze di celerità, da indicare con motivazione puntuale e rafforzata. Gli elementi indiziari posti a fondamento dell'interdittiva non possono costituire, da soli, anche la giustificazione dell'urgenza, né è sufficiente richiamare la funzione propria dell'interdittiva o il rischio di infiltrazione mafiosa, che rappresentano presupposti intrinseci dell'istituto. Nel caso concreto la motivazione prefettizia non indicava circostanze specifiche tali da rendere impossibile attendere il termine della fase partecipativa. Il contraddittorio ha inoltre rilevanza sostanziale e una funzione proattiva, potendo consentire il self cleaning e la prevenzione collaborativa; la Prefettura deve quindi svolgere anche una valutazione prognostica sulla capacità dell'operatore economico di adottare misure correttive. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Spese compensate.

Norme richiamate

  • artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011

    Disciplinano i presupposti e la funzione dell'informazione antimafia interdittiva, fondata su un giudizio prognostico circa il rischio di infiltrazione mafiosa o di agevolazione delle attività criminali.

  • art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011

    particolari esigenze di celerità del procedimento

    Il contraddittorio procedimentale costituisce la regola; la sua omissione è eccezionale e richiede la puntuale indicazione e motivazione di specifiche esigenze di celerità. Il mero rischio di infiltrazione mafiosa o la funzione dell'interdittiva non sono sufficienti.

  • art. 92, comma 2-quater, d.lgs. n. 159/2011

    Il contraddittorio può svolgere una funzione proattiva, favorendo il self cleaning dell'impresa.

  • art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011

    Nel mutato quadro normativo la Prefettura deve valutare anche la capacità dell'operatore economico di fronteggiare il rischio infiltrativo mediante misure correttive e di riallinearsi all'economia lecita.

  • artt. 7 e seguenti l. n. 241/1990

    Prevedono le garanzie generali di partecipazione procedimentale, integrate nella disciplina speciale dell'interdittiva antimafia dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011.

Massime di principio

  • Nell'adozione di un'informazione antimafia interdittiva, il contraddittorio procedimentale è la regola e può essere omesso soltanto per particolari esigenze di celerità, che il Prefetto deve indicare e motivare in modo puntuale e rafforzato.
  • Gli elementi indiziari che fondano il giudizio di rischio di infiltrazione mafiosa non possono, per ciò solo, giustificare anche l'omissione del contraddittorio; diversamente, il requisito dell'urgenza sarebbe assorbito nel presupposto ordinario dell'interdittiva e la deroga diventerebbe generalizzata.
  • Non è sufficiente motivare l'omissione del contraddittorio con il generico richiamo al pericolo di infiltrazione mafiosa, alla necessità di espellere l'impresa dal circuito legale o alla gravità del quadro indiziario: occorre indicare circostanze concrete che rendano impossibile attendere lo svolgimento della fase partecipativa.
  • Il contraddittorio nel procedimento interdittivo antimafia ha rilevanza sostanziale e anche funzione proattiva, poiché consente all'impresa di rappresentare elementi utili, adottare misure di self cleaning e accedere, ove ne ricorrano i presupposti, alla prevenzione collaborativa.
  • Nel nuovo assetto normativo la Prefettura non deve limitarsi a una diagnosi oggettiva del rischio infiltrativo, ma deve effettuare anche una valutazione prognostica sulla capacità del singolo operatore economico di adottare misure correttive e di operare nell'economia lecita.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazionePrevenzione collaborativa e aggiornamento
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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