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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-240/23

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 ottobre 2024. — Herbaria Kräuterparadies GmbH contro Freistaat Bayern. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Agricoltura e pesca – Prodotti biologici – Regolamento (UE) 2018/848 – Norme di produzione biologica – Articolo 16 – Etichettatura – Articolo 30 – Termini riferiti alla produzione biologica – Articolo 33 – Logo di produzione biologica dell’Unione europea – Condizioni d’uso – Conformità del prodotto al regolamento 2018/848 – Articoli 45 e 48 – Importazione di prodotti provenienti da un paese terzo per essere immessi sul mercato dell’Unione come prodotti biologici – Equivalenza delle norme di produzione di tale paese terzo con le norme del regolamento 2018/848 – Uso del logo di produzione biologica del paese terzo. — Causa C-240/23

Giurisprudenza europea62023CJ0240

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in Grande Sezione, ha chiarito la disciplina del regolamento 2018/848 sui prodotti biologici importati da paesi terzi riconosciuti in equivalenza. Ha stabilito che il logo biologico dell’Unione e i termini riferiti alla produzione biologica sono riservati ai prodotti conformi alle norme UE, mentre i prodotti ammessi sul mercato in base all’equivalenza non possono usarli se non rispettano integralmente tali norme. Resta però consentito l’uso del logo biologico del paese terzo di origine. Le ulteriori questioni sulla Carta non sono state esaminate perché assorbite dalla risposta principale.

Uso del logo biologico UE e dei termini "biologico" per un alimento trasformato importato da paese terzo riconosciuto in equivalenza ma non conforme alle norme di produzione dell’Unione

La questione giuridica

Se, per un alimento trasformato importato nell’Unione ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), e dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, che contiene vitamine e minerali di origine non vegetale e quindi non rispetta l’articolo 16, paragrafo 1, in combinato disposto con l’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), possano essere utilizzati il logo di produzione biologica dell’Unione europea e i termini riferiti alla produzione biologica; e, in caso affermativo, se la Carta imponga un trattamento equivalente rispetto a prodotti analoghi dell’Unione o se consenta l’uso del logo di produzione biologica del paese terzo.

Principio di diritto

Il regolamento (UE) 2018/848 va interpretato nel senso che un alimento trasformato importato da un paese terzo riconosciuto ai fini dell’equivalenza può essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico anche se non soddisfa integralmente le norme di produzione dell’Unione, ma in tal caso non può usare né il logo biologico dell’Unione né, in linea di principio, termini riferiti alla produzione biologica; può invece usare il logo biologico del paese terzo di origine, anche se questo contiene termini come "bio" o "organic". La Corte esclude che il solo riconoscimento di equivalenza consenta di assimilare, ai fini del logo UE, i prodotti importati ai prodotti pienamente conformi alle norme dell’Unione, per evitare confusione del consumatore e tutela della concorrenza leale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) 2018/848
  • Articolo 2 del regolamento (UE) 2018/848
  • Articolo 3, punto 64, del regolamento (UE) 2018/848
  • Articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848
  • Articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848
  • Articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848
  • Articolo 33, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848
  • Articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848
  • Articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848
  • Articolo 48, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2018/848
  • Allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), del regolamento (UE) 2018/848
  • Allegato IV del regolamento (UE) 2018/848
  • Regolamento (UE) 2017/625
  • Regolamento (UE) 2020/1693

Uso del logo biologico UE per prodotti importati da paese terzo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht in materia di produzione biologica e etichettatura. La Corte è stata chiamata a chiarire se un alimento trasformato importato da un paese terzo riconosciuto in equivalenza possa usare il logo biologico dell’Unione e termini come "biologico" pur non rispettando tutte le norme di produzione del regolamento (UE) 2018/848.

Fatti e procedimento principale

La controversia oppone Herbaria Kräuterparadies GmbH al Freistaat Bayern. Herbaria produce e commercializza il prodotto "Blutquick", una miscela di succhi di frutta ed estratti di erbe biologici addizionata con vitamine e gluconato ferroso di origine non vegetale. L’autorità bavarese aveva imposto la rimozione dei riferimenti alla produzione biologica dall’etichettatura e dalla pubblicità, ritenendo che il prodotto non fosse conforme alle norme applicabili agli alimenti trasformati biologici.

Il giudice del rinvio rilevava che, mentre per i prodotti fabbricati nell’Unione il regolamento 2018/848 richiede la piena conformità alle norme di produzione, per i prodotti importati esistono regimi differenti: conformità piena, accordo commerciale con equivalenza o riconoscimento unilaterale dell’equivalenza ai sensi dell’articolo 48. La questione nasceva perché, secondo Herbaria, un prodotto analogo importato dagli Stati Uniti potrebbe essere immesso sul mercato come biologico e usare il logo UE nonostante non rispetti tutte le regole dell’Unione.

Questioni pregiudiziali

Il Bundesverwaltungsgericht ha chiesto in sostanza:

  • se il logo biologico UE possa essere usato per un alimento trasformato importato da paese terzo riconosciuto ai sensi dell’articolo 48, anche se non conforme all’articolo 16 e all’allegato II del regolamento 2018/848;
  • se, in caso affermativo, la Carta dei diritti fondamentali imponga di trattare allo stesso modo i prodotti dell’Unione e quelli importati in equivalenza;
  • se, sempre in tale ipotesi, possano essere usati i termini riferiti alla produzione biologica senza logo UE.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il regolamento (UE) 2018/848, soprattutto gli articoli 2, 3, 16, 30, 32, 33, 45, 47 e 48;
  • l’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f), sulle sostanze ammesse nella trasformazione degli alimenti;
  • l’allegato IV, che elenca i termini riferiti alla produzione biologica;
  • l’articolo 20 della Carta;
  • il regolamento (UE) 2017/625, quanto alla natura di attestato ufficiale del logo UE.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che l’articolo 30, paragrafo 2, e l’articolo 33, paragrafo 1, consentono l’uso dei termini biologici e del logo UE solo per prodotti conformi al regolamento 2018/848. La conformità piena è richiesta per i prodotti fabbricati nell’Unione; per i prodotti importati, invece, l’articolo 45, paragrafo 1, prevede tre casi alternativi.

Nel caso dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), il prodotto può entrare nel mercato dell’Unione come biologico se proviene da un paese terzo riconosciuto in equivalenza ai sensi dell’articolo 48 e rispetta le norme di produzione e di controllo di quel paese terzo. Tuttavia, ciò non significa che il prodotto sia conforme alle norme dell’Unione: l’equivalenza implica obiettivi e principi identici, ma non identità di disciplina, bensì un livello equivalente di garanzia della conformità.

La Corte valorizza la struttura del regolamento e la ratio dell’etichettatura: il legislatore vuole assicurare concorrenza leale e fiducia del consumatore, evitando che il logo UE possa far ritenere, erroneamente, che un prodotto importato in equivalenza soddisfi tutte le prescrizioni dell’Unione. L’indicazione obbligatoria del luogo di coltivazione delle materie prime non basta a eliminare il rischio di confusione.

Uso del logo biologico del paese terzo

Pur escludendo il logo UE, la Corte precisa che i prodotti importati in applicazione dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto iii), devono poter usare il logo biologico del paese terzo di origine. Tale uso non compromette la concorrenza interna né induce il consumatore a credere che il prodotto sia conforme integralmente al regolamento 2018/848, perché il logo è diverso da quello dell’Unione e segnala la provenienza dal paese terzo.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • né il logo di produzione biologica dell’Unione europea né, in linea di principio, i termini riferiti alla produzione biologica possono essere utilizzati per un alimento trasformato importato da un paese terzo riconosciuto in equivalenza se tale alimento non soddisfa i requisiti dell’articolo 16, paragrafo 1, e dell’allegato II, parte IV, punto 2.2.2, lettera f);
  • il logo biologico del paese terzo può invece essere utilizzato nell’Unione per tale alimento, anche se contiene termini riferiti alla produzione biologica.

Le seconde e terze questioni, fondate sull’articolo 20 della Carta, restano assorbite. La Corte non dispone la riapertura della fase orale e rinvia al giudice nazionale la statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

Materieprodotti biologicietichettatura alimentareimportazioni da paesi terziconcorrenza leale nel mercato internoparità di trattamento

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