Cassazione Penale, Sentenza n. 12338/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di consegna emessa in esecuzione di un mandato di arresto europeo (MAE) proveniente dall'Aja, deducendo violazione di legge per omissione di valutazione della documentazione trasmessa con il MAE e per l'inidoneità di tale documentazione a identificare il consegnando nelle comunicazioni via Skype intercettate. Sosteneva altresì che non fossero indicate le modalità di intercettazione e che, per tale motivo, i dati telematici fossero inutilizzabili e incompatibili con i principi fondamentali dell'ordinamento processuale italiano.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato e generico. Ha confermato che, dopo le modifiche normative intervenute (d.lgs. 2/2/2021, n.10), l'autorità dello Stato di esecuzione non è tenuta a un controllo analogo a quello richiesto per l'applicazione di misure cautelari italiane (ossia non deve verificare la gravità indiziaria secondo art. 273 c.p.p.), ma deve accertare che il MAE contenga la descrizione delle circostanze della commissione del reato (momento, luogo e grado di partecipazione). La Corte ha ritenuto che il contenuto del MAE e della nota trasmessa fossero sufficientemente precisi per l'identificazione e che non spettasse ai giudici italiani valutare l'utilizzabilità processuale delle prove raccolte dall'autorità emittente secondo i canoni del codice di procedura penale italiano. Il ricorrente è stato altresì condannato alle spese e al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69 (disciplinante il mandato di arresto europeo)
art. 6, comma 1, lett. e)
Il MAE deve contenere la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compresi momento, luogo e grado di partecipazione del ricercato; non è richiesta una descrizione dettagliata delle fonti di prova o degli indizi di colpevolezza da parte dell'autorità di emissione
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
modifica all'art. 17 della legge n. 69/2005 (abrogazione del riferimento ai "gravi indizi")
La rimozione del riferimento ai "gravi indizi" ha eliminato l'obbligo, per l'autorità dello Stato di esecuzione, di effettuare un controllo di identico tenore sulla gravità indiziaria rispetto a quello previsto per le misure cautelari nazionali; di conseguenza la mancata indicazione di "gravi indizi" nel MAE non può costituire motivo legittimo di rifiuto della consegna
art. 273 c.p.p. (richiamato per raffronto)
solo riferimento normativo, non applicato direttamente
L'art. 273 c.p.p. definisce i requisiti per l'applicazione di misure cautelari in ambito nazionale; la Corte ricorda che l'autorità esecutrice del MAE non deve replicare il controllo probatorio previsto da tale norma
Massime di principio
- In caso di mandato di arresto europeo lo Stato di esecuzione verifica principalmente che il MAE contenga una descrizione delle circostanze del reato (momento, luogo, grado di partecipazione) e l'identificabilità del ricercato; non è tenuto a riesaminare nel merito la gravità indiziaria dei fatti come previsto per le misure cautelari nazionali
- Le questioni sulla utilizzabilità probatoria delle intercettazioni o di altri elementi raccolti dall'autorità emittente (metodologie di captazione, conformità a regole probatorie nazionali) generalmente non possono essere risolte dall'autorità esecutrice in sede di esecuzione del MAE, ma devono essere discusse nell'ordinamento dello Stato emittente o, eventualmente, successivamente nella fase processuale competente
- Per impugnare efficacemente un provvedimento di consegna occorre formulare censure specifiche e circostanziate: doglianze generiche sulla mancata descrizione delle prove o sulla loro utilizzabilità sono destinate a risultare inammissibili
- La modifica normativa che ha eliminato il requisito dei "gravi indizi" rende più stringente il controllo formale sul contenuto minimo del MAE, ma limita il potere dell'autorità esecutrice di sindacare il merito delle prove
- Se la documentazione allegata al MAE appare manifestamente insufficiente per identificare il ricercato o per descrivere il fatto, ciò può costituire motivo di rifiuto della consegna; tuttavia la carenza deve essere effettiva e specificamente rilevabile nel contenuto del mandato
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