Sentenza n. 1079/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento -del provvedimento di rigetto, PROT N. -OMISSIS- del 15/04/2022, relativo alla domanda di emersione del lavoro irregolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione dal lavoro irregolare e di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo ex art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego prefettizio sostenendo, con unico motivo, l'erronea valutazione della documentazione prodotta per dimostrare la propria presenza in Italia anteriormente all'8 marzo 2020, requisito necessario per il rilascio del nulla osta all'assunzione e del permesso di soggiorno nell'ambito della procedura di emersione. L'Amministrazione ha contestato la fondatezza del ricorso. Nel procedimento erano state prodotte una scheda anamnestica prevaccinale apparentemente rilasciata da un'AUSL e una dichiarazione di presenza; le verifiche dell'AUSL hanno escluso che il nominativo risultasse nei propri applicativi e hanno rilevato che il medico indicato nel timbro non risultava tra gli operatori del Dipartimento di sanità pubblica. Il ricorrente ha inoltre richiamato una dichiarazione di un'associazione e una prescrizione medica.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo non assolto l'onere di dimostrare, mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici, la presenza in Italia anteriormente all'8 marzo 2020. Il Collegio ha ritenuto che la documentazione prodotta fosse falsa, sulla base degli accertamenti svolti dall'AUSL, e ha affermato che, ai fini del diniego, non è necessario raggiungere certezza circa la commissione del reato di falsificazione o l'identità dell'autore materiale, essendo sufficiente la non veridicità della documentazione utilizzata per ottenere il titolo di soggiorno. La falsità comporta l'inammissibilità della domanda ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998 e 75 d.P.R. 445/2000, oltre alla decadenza dai benefici conseguenti a dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 445/2000. La dichiarazione associativa e la prescrizione medica sono state ritenute insufficienti perché non provenienti da organismi pubblici e comunque inidonee a superare la falsità documentale. Il diniego è stato qualificato come atto dovuto per carenza dei presupposti normativi. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
La procedura di emersione richiede la prova rigorosa della presenza del lavoratore in Italia anteriormente all'8 marzo 2020; tale prova deve risultare da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.
art. 4, comma 2, d.lgs. 286/1998
La presentazione di documentazione falsa rileva ai fini dell'inammissibilità della domanda diretta al rilascio del titolo di soggiorno, indipendentemente dall'accertamento penale dell'autore materiale della falsificazione.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998
La responsabilità prevista dalla norma riguarda non solo chi contraffà o altera i documenti, ma anche chi li utilizza per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
art. 75 d.P.R. 445/2000
La non veridicità della documentazione o delle dichiarazioni utilizzate nel procedimento impedisce l'accesso ai benefici richiesti e determina le conseguenze previste dall'ordinamento.
art. 76 d.P.R. 445/2000
La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento adottato sulla loro base.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare, il richiedente deve fornire una prova rigorosa della presenza del lavoratore in Italia anteriormente all'8 marzo 2020, mediante documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici; in mancanza, il diniego dell'istanza è legittimo.
- L'utilizzazione di documentazione falsa o non veritiera per ottenere un titolo di soggiorno impedisce l'accoglimento della domanda, senza che sia necessario accertare in sede amministrativa o giudiziaria la sussistenza del reato di falsificazione o individuare l'autore materiale della contraffazione.
- Documenti provenienti da soggetti privati, come associazioni o professionisti, non sono sufficienti a dimostrare il requisito temporale della presenza in Italia quando la normativa richiede documentazione certa proveniente da organismi pubblici.
- Quando la domanda di emersione è fondata su documentazione falsa e difettano i presupposti normativi per il rilascio del titolo, il diniego prefettizio costituisce atto dovuto e non richiede ulteriori valutazioni discrezionali.
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