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Sentenza

Sentenza n. 1216/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 2140/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 5969/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 22.10.2024, notificata il 29.11.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600237

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente contestata, della sentenza del Tribunale di Torino che disponeva l'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta elettronica del docente l'importo nominale complessivo di euro 2.500,00, relativo agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha adempiuto a quanto statuito dalla sentenza, sicché la ricorrente ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio. Il Ministero si era formalmente opposto all'accoglimento del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto dell'integrale adempimento dell'amministrazione al giudicato azionato. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, in quanto l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso. La liquidazione è stata effettuata in euro 800,00 oltre accessori, con dimidiazione dei parametri, ulteriore riduzione in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative rappresentate dall'amministrazione nell'esecuzione materiale degli accrediti; è stata disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nonché la refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. Il Tribunale ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in considerazione di possibili profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa azionata.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Parametri utilizzati per la liquidazione del compenso professionale nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Base normativa per la dimidiazione dei parametri applicati alla liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale adempimento dell'amministrazione al giudicato intervenuto dopo la proposizione del ricorso comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • Quando l'amministrazione adempie al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione se il ricorso era originariamente necessario e fondato.
  • La serialità della controversia e le documentate difficoltà operative dell'amministrazione nell'esecuzione materiale di numerosi titoli giudiziali possono giustificare una riduzione della liquidazione delle spese, senza escludere la condanna dell'amministrazione alla loro rifusione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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