Cassazione Penale, Sentenza n. 27006/2025 del 23/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Primo motivo: censura della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, contestando che le conversazioni richiamate non coinvolgessero direttamente DI LORENZO e che la sola numerosità dei contatti telefonici con GALATI RANDO Sebastiano fosse insufficiente a dimostrarne l'appartenenza al sodalizio dedito allo spaccio; la difesa sosteneva inoltre che i dialoghi avevano contenuto neutro e che mancavano rapporti con il presunto capo. Secondo motivo: vizio della motivazione sulla misura cautelare, contestando l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa e l'adeguatezza della misura cautelare scelta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse, in buona parte, una diversa valutazione delle prove che non è consentita in Cassazione; ha considerato congrua e logicamente motivata la decisione del Tribunale che aveva valorizzato intercettazioni (anche dialoghi con la partecipazione diretta dell'indagato), la massività dei contatti telefonici (345), l'uso di linguaggio criptico e del plurale come indici di operare per conto del gruppo, nonché la precedente condanna dell'indagato come elementi idonei a fondare il grave quadro indiziario e la persistenza del rischio di reiterazione. La Corte ha inoltre osservato che la difesa non ha fornito elementi idonei a superare la presunzione iuris tantum relativa all'adeguatezza della misura infra-muraria. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato come norma che disciplina i reati di cui l'indagato è gravemente indiziato (traffico di stupefacenti e reati 'fine'); la Corte osserva che gli elementi indiziari consentono di ritenere l'esistenza di reati di cui all'art.73.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (principio di sindacabilità della motivazione)
Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015; Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
La Corte ribadisce che in sede di cassazione per vizio di motivazione è consentita solo la verifica dell'adeguatezza delle ragioni del giudice di merito ai canoni della logica e dei principi di diritto, non un rinnovato apprezzamento del materiale probatorio.
Presunzione iuris tantum in tema di misura cautelare (orientamento applicativo)
La Corte richiama l'esistenza di una presunzione che giustifica l'adozione di misure più afflittive quando ricorrono gravi indizi e particolari esigenze cautelari; grava sulla difesa l'onere di allegare elementi tali da superare detta presunzione.
Massime di principio
- In Cassazione il controllo sulla motivazione del giudice di merito è limitato: non è possibile chiedere una rivalutazione globale delle prove, ma solo verificare la logica e la conformità giuridica della motivazione.
- Numerosità e ripetitività di contatti con soggetti organici a un sodalizio criminoso, unitamente a messaggi intercettati con linguaggio criptico o all'uso del plurale, possono costituire indizi gravi di partecipazione al sodalizio, se adeguatamente motivati dal giudice.
- La precedente condanna dell'indagato e il quadro probatorio complessivo influenzano la valutazione del pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della misura cautelare.
- Per ottenere l'accoglimento di un ricorso avverso misure cautelari è necessario che la difesa porti elementi concreti e specifici volti a dimostrare l'assenza di collegamenti funzionali o la non attualità del rischio di recidiva: mere argomentazioni alternative o contestazioni generiche della valutazione probatoria sono normalmente inidonee.
- Se il giudice di merito ha fornito una motivazione logicamente congrua in ordine alla sussistenza dei gravi indizi e alla necessità cautelare, la Corte di legittimità tende a confermare il provvedimento salvo evidente illogicità o omissione di punti decisivi.
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