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Sentenza

Sentenza n. 1241/2026 - Catania, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione - del decreto del Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo statale “Carlo Amore - Piano Gesù” di Modica, emesso il 3 febbraio 2026, notificato in pari data, recante “Rescissione convenzione riguardante lo svolgimento del tirocinio di pratica diretta” stipulata tra l’Istituto, l’Università Dimitrie Cantemir di Targu Mures e il ricorrente; - dell’atto prot. 1582 dell’11 marzo 2026 emesso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – U.S.R per la Sicilia Ufficio IX – Ambito territoriale di Ragusa, recante: “Riscontro vostra diffida avverso il provvedimento di rescissione convenzione tirocinio di pratica diretta del sig. Magliocca Mirko – prot. USP (E) 1270 del 25.02.2026”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusa, ove lesiva, la comunicazione dell’U.S.R. per la Sicilia Ambito territoriale di Ragusa prot. n. 1867 del 03.02.2026, richiamata nel provvedimento impugnato, ma non conosciuta dal ricorrente;

Giustizia amministrativa202600636

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rescissione della convenzione per lo svolgimento del tirocinio di pratica diretta, nonché il successivo atto di riscontro alla diffida

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, iscritto presso un'università rumena a un corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ha impugnato il decreto con cui l'istituto scolastico italiano aveva disposto la rescissione della convenzione di tirocinio stipulata tra l'università, l'istituto e il corsista. Ha dedotto la violazione del principio nemo potest venire contra factum proprium, del legittimo affidamento, degli artt. 1, comma 2-bis, 3, 11 e 21-quinquies della l. n. 241/1990, dei principi di buona fede, correttezza, proporzionalità e buon andamento, nonché delle disposizioni europee e nazionali sul riconoscimento delle qualifiche professionali, sui tirocini curriculari e sull'autorizzazione delle università estere. Ha inoltre denunciato eccesso di potere per contraddittorietà, sviamento, travisamento, erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza, difetto e carenza di motivazione e motivazione postuma. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di giurisdizione e l'incompetenza territoriale, chiedendo il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente affermato la propria competenza territoriale ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., rilevando che erano stati impugnati atti di amministrazioni aventi sede nella circoscrizione del Tribunale. Ha tuttavia dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La giurisdizione deve essere determinata in base al petitum sostanziale, considerando non soltanto la domanda formalmente proposta, ma soprattutto la causa petendi e la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta. La controversia riguardava una convenzione per lo svolgimento del tirocinio, stipulata tra un'università straniera, un'istituzione scolastica italiana e il corsista, e incisa dalla successiva manifestazione di volontà dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto. Secondo il Collegio, si trattava di un rapporto paritetico, nel quale erano coinvolti diritti soggettivi, non interessi legittimi. La cognizione spettava quindi al giudice ordinario. Sono stati fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a.; le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    È stata applicata per affermare la competenza territoriale del TAR adito, in ragione della sede delle amministrazioni cui si riferivano gli atti impugnati.

  • art. 11 c.p.a.

    Il difetto di giurisdizione è stato dichiarato facendo salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda, secondo il meccanismo di conservazione previsto dalla norma.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione ai doveri di buona fede e correttezza dell'amministrazione; il TAR non ne ha esaminato il merito per il previo difetto di giurisdizione.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente con riguardo all'obbligo di motivazione; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 11 l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla natura consensuale del rapporto; il giudice non ha deciso la fondatezza della relativa censura.

  • art. 21-quinquies l. n. 241/1990

    Richiamato dal ricorrente per contestare la rescissione della convenzione; la questione sostanziale è rimasta assorbita dalla declaratoria di difetto di giurisdizione.

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa avvertenza alle parti della possibile definizione immediata della controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha previamente indicato alle parti la possibile ragione di inammissibilità connessa al difetto di giurisdizione.

Massime di principio

  • La giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, individuato considerando non solo la pronuncia formalmente richiesta, ma anche la causa petendi, i fatti allegati e la natura intrinseca della posizione giuridica dedotta; non è decisiva la qualificazione prospettata dalle parti.
  • Le controversie relative alla risoluzione o rescissione, da parte di un'amministrazione, di una convenzione stipulata in un rapporto paritetico con soggetti pubblici o privati appartengono, quando incidono su diritti soggettivi, alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se la risoluzione è formalizzata mediante un atto amministrativo.
  • La competenza territoriale del TAR, ai sensi dell'art. 13, comma 1, c.p.a., può sussistere in relazione all'impugnazione di atti di pubbliche amministrazioni aventi sede nella circoscrizione del Tribunale; tale competenza non comporta però la giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia sostanziale.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione, deve fare salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda nei limiti e secondo le condizioni previste dall'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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